Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Valutazione offerta tecnica – Modalità  e criteri di attribuzione dei punteggi – Applicazione metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G al D.P.R. n. 207/2010 – Riparametrazione punteggi – Fattispecie

Qualora il bando di gara si limiti a rinviare al metodo aggregativo compensatore, senza ulteriori indicazioni in ordine al valore numerico da attribuire all’intervento correttivo di riparametrazione (e cioè se riferito ai sub-punteggi singolarmente considerati ovvero al punteggio totale riservato al progetto tecnico), è legittimo l’operato della commissione giudicatrice che attribuisca l’intero punteggio previsto dalla lex specialis per il progetto tecnico all’offerta qualitativamente migliore, adeguando in misura proporzionale i punteggi attribuiti agli altri concorrenti.
* * * 
Vedi Cons. di Stato, sez. VI, decreto 3 ottobre 2012 n. 3960 – 2012 , sentenza 14 novembre 212, n.  5724 – 2012; ric. n. 6928 – 20127216 – 2012 ; decreto n. 4081 – 2012; sentenza 22 novembre 2012 n. 5937 – 2012 cfr. anche ordinanza Tar Puglia Bari, sez. I, 11 ottobre 2012 n. 770 – 2012; Ric. Tar Puglia Bari n. 1304 – 2012 ;
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N. 01709/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01233/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2012, proposto da L’Internazionale Società  Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Alberto Clarizio e Anna Del Giudice, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, 7; 

contro
A.D.I.S.U. Puglia – Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Maria Nico, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Putignani, 168; 

nei confronti di
Edil Alta s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con D’Attolico Paolo s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, viale Quinto Ennio, 33; 

per l’annullamento
della nota di comunicazione del 10 agosto 2012 prot. n. 570 e della deliberazione del consiglio di amministrazione della A.D.I.S.U. Puglia n. 39 del 9 agosto 2012, con cui è stato aggiudicato in via definitiva all’a.t.i. Edil Alta s.r.l. l’appalto dei lavori di ristrutturazione della Casa dello studente di largo Fraccacreta in Bari;
delle determinazioni di cui ai verbali del 2 agosto 2012 della commissione giudicatrice;
della nota esplicativa consegnata nella seduta del 2 settembre 2012;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria del diritto della cooperativa ricorrente a conseguire l’aggiudicazione e la stipula del relativo contratto di appalto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.D.I.S.U. Puglia e di Edil Alta s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Luca Alberto Clarizio, Anna Del Giudice, Anna Maria Nico e Giovanni Nardelli;
Verificata l’integrità  del contraddittorio ed avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Considerato che l’impugnativa verte su unica questione di diritto, relativa alle modalità  con le quali la commissione di gara ha effettuato la riparametrazione dei punteggi riguardanti le offerte tecniche, ai sensi dell’art. 9 del disciplinare di gara ed in applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui all’Allegato G del D.P.R. n. 207 del 2010;
Ritenuto che le censure dedotte dalla cooperativa ricorrente non sono meritevoli di accoglimento, in quanto:
– l’opportunità , ed anzi la doverosità , della riparametrazione dei punteggi assegnati al progetto tecnico, nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009 n. 3716) e dall’Autorità  di vigilanza sui contratti pubblici (cfr. A.V.C.P., determinazione 20 maggio 2009 n. 4; Id., determinazione 24 novembre 2011 n. 7), individuando la ratio giustificatrice nell’esigenza di ristabilire l’equilibrio tra il peso concretamente riconosciuto al ribasso economico e quello riconosciuto alla componente tecnico-qualitativa, al fine di utilizzare per l’intero i rispettivi punteggi massimi indicati dal bando di gara;
– le modalità  con cui la commissione giudicatrice deve effettuare la riparametrazione aritmetica non sono specificate nel Codice e nel Regolamento sui contratti pubblici e, d’altronde, nella fattispecie controversa il disciplinare di gara nulla aggiungeva al generico rinvio al metodo aggregativo compensatore;
– la tesi di parte ricorrente, secondo cui la riparametrazione dovrebbe avere ad oggetto soltanto i sub-punteggi conseguiti dai concorrenti in relazione all’offerta tecnico-qualitativa e giammai il totale dei medesimi punteggi, se apparentemente trova conforto nell’esempio applicativo riportato nella citata determinazione n. 4/2009 dell’Autorità  di vigilanza (cfr. in particolare pag. 47, penultimo capoverso, e le tabelle numeriche nn. 42-45), viene invero contraddetta in altri molteplici passaggi argomentativi della stessa determinazione (cfr. pag. 32, ove la riparametrazione viene effettuata, a scopo esemplificativo, sul punteggio complessivo assegnato per l’offerta tecnica e non sui sub-punteggi singolarmente considerati) e della più recente determinazione n. 7/2011 (cfr. pag. 28-ss. e, in particolare, la tabella elaborata a scopo esemplificativo a pag. 29);
– in definitiva deve affermarsi che, quando il bando di gara non chiarisca in modo puntuale a quale valore numerico debba riferirsi l’intervento correttivo di riparametrazione (se cioè questa debba riguardare soltanto i sub-punteggi singolarmente considerati ovvero il punteggio totale riservato al progetto tecnico), la stazione appaltante può legittimamente operare come nella vicenda qui in esame, decidendo di assegnare per intero fino a 70/100 il punteggio previsto dal bando per il progetto tecnico (migliorie strutturali e migliorie impiantistiche), in favore del concorrente che abbia presentato l’offerta qualitativamente migliore, ed adeguando in misura proporzionale i punteggi attribuiti ai restanti concorrenti;
– in questo modo, si tende ad assicurare che il risultato finale rispecchi la differente importanza e la proporzione numerica tra gli elementi tecnico-qualitativi e l’offerta economica, secondo la scelta operata dalla stazione appaltante nel bando di gara;
Ritenuto, per quanto detto, di dover respingere il ricorso, con integrale compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della novità  e della oggettiva complessità  della questione affrontata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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