Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Tutela cautelare – Istanza cancellazione dal ruolo della domanda cautelare – Rinuncia

L’istanza di cancellazione dal ruolo della domanda cautelare può essere qualificata rinuncia all’istanza di sospensione.


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TAR, ric. n. 968 – 2012


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N. 00583/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00968/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2012, proposto da Miazzi Monica Marilena, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Dalfino, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 157;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Prudente, Cecilia Antuofermo e Simona Sardone, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura sita nel Palazzo Ateneo in Bari, piazza Umberto I, 1;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca;

nei confronti di
De Miccolis Angelini Rita Milvia, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 94;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari n. 1290 del 27.3.2012, con cui sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà  di Agraria per il settore scientifico-disciplinare AGR/12 – Patologia vegetale, bandita con decreto rettorale n. 9660 del 15.12.2010, ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Rita Milvia De Miccolis Angelini;
– dei verbali della Commissione indicati in ricorso;
– di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compreso il provvedimento di nomina in ruolo della vincitrice del concorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e di De Miccolis Angelini Rita Milvia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 per le parti i difensori avv.ti Ermelinda Pastore, su delega dell’avv. Luciano Dalfino, Cecilia Antuofermo, Simona Sardone, Domenico Petronella, su delega dell’avv. Franco Gagliardi La Gala;
 

Rilevato che con istanza depositata in data 19 luglio 2012 e con dichiarazione resa a verbale nel corso della camera di consiglio del 25 luglio 2012 il difensore di parte ricorrente ha chiesto la cancellazione dal ruolo dell’istanza di sospensiva, da qualificarsi come rinuncia alla stessa istanza;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, prende atto della istanza di cancellazione dal ruolo dell’istanza di sospensiva, da qualificarsi come rinuncia alla stessa istanza.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)