Commercio turismo industria – Enti e organi della p.A. Contributi e sovvenzioni pubblici – Presupposti – Potere discrezionale – Limiti

Non appare sufficientemente motivato un provvedimento comunale di diniego di contributi pubblici ad una fondazione teatrale sul presupposto che, avendo il Comune programmato l’istituzione di una struttura teatrale permanente, non individuerebbe la predetta fondazione tra quelle aderenti alla struttura, in quanto operante nel campo della musica, omettendo, tuttavia, di considerare che la fondazione ricorrente risulta iscritta nell’albo regionale dello spettacolo nella categoria dei soggetti operanti nel settore della danza e tale manifestazione culturale deve farsi a pieno titolo rientrare nell’attività  “teatrale”. 
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TAR, ric. n. 746 – 2012 
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N. 00611/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00746/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

Fondazione Concerti Niccolò Piccinni, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Abate Eustasio n. 5;

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale alla via P.Amedeo n.26; 

nei confronti di
Abeliano – Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano, Gran Teatrino Onlus, Kismet Società  Cooperativa di Lavoro, Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli, Cooperativa Anonima G.R., Diaghilev S.r.l., rappresentate e difese dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Melo n.114; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) della delibera della Giunta del Comune di Bari n. 895 del 29.12.2011, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Atti d’obbligo con organismi teatrali. Autorizzazione approvazione spesa”;
2) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo, ivi compreso il Regolamento comunale per la concessione di contributi, finanziamenti e benefici economici ad organismi pubblici o privati operanti nei settori della cultura, dello spettacolo e del turismo, approvato con delibera C.C. n. 64 del 03.03.1999;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Abeliano – Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano e di Gran Teatrino Onlus e di Kismet Società  Cooperativa di Lavoro e di Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli e di Cooperativa Anonima G.R. e di Diaghilev S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori prof. avv. Vincenzo Caputi Jambenghi, avv. Rosa Cioffi e avv. Pierluigi Balducci;
 

-considerato che è la stessa Amministrazione comunale a configurare lo stanziamento dei nuovi contributi come “rinnovo degli atti di obbligo” con le compagnie teatrali finanziate negli anni precedenti rimarcando la continuità  rispetto alle scelte operate in passato;
-rilevato che l’unica ragione su cui si fonda l’esclusione della Fondazione ricorrente sarebbe collegata alla scelta programmatica del Comune di dar vita ad una struttura teatrale permanente, sicchè la Fondazione stessa che sarebbe “operante nel campo della musica” resterebbe per il suo tipico ambito di attività  necessariamente esclusa da tale progetto;
-ritenuto che l’esclusione non appare sufficientemente motivata posto che la Fondazione ricorrente risulta iscritta nell’albo regionale dello spettacolo nella categoria dei soggetti operanti nel Settore della danza e tale manifestazione culturale deve farsi a pieno titolo rientrare nell’attività  “teatrale”;
-ritenuto altresì, sul piano generale, che la necessità  di una motivazione soddisfacente si palesa proprio a fronte dell’esercizio di poteri discrezionali;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda) accoglie la su indicata istanza cautelare incidentale ai fini del riesame alla luce della motivazione della presente ordinanza. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)