Processo amministrativo – Competenza – Difetto di competenza territoriale per impugnazione atto avente efficacia su tutto il territorio nazionale – Sussiste sempre, anche se impugnazione tuzioristica o subordinata – Fattispecie

Agli effetti dello spostamento della competenza territoriale del Tribunale periferico a quello del Lazio con sede in Roma, è sufficiente che il ricorrente abbia manifestato la volontà  di impugnare un atto dell’Autorità  centrale con efficacia non territorialmente limitata, restando del tutto ininfluente la minore importanza che detta impugnazione assume nell’economia generale del ricorso, e cioè che si tratti di impugnazione a titolo tuzioristico, ovvero in via subordinata, atteso che si tratta di questione che, rientrando nella competenza del giudice di merito, non può essere neppure sommariamente delibata in sede di ottemperanza (nella specie, il ricorrente aveva impugnato, oltrechè il diniego opposto alla propria istanza di trasferimento e assegnazione per motivi di famiglia, il testo unico sulle procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito del 2008, approvato dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito il 18.3.2009, che spiega effetti su tutto il territorio nazionale).

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TAR, ric. n. 859 – 2012

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N. 01424/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00859/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 859 del 2012, proposto da Antonia Bellanova, rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriano Garofalo e Giuseppe Chiaia Noya, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Manzoni, 15;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
della comunicazione del Capo di Stato Maggiore del Comando Logistico di Proiezione del 27 marzo 2012, prot. n. MD/E/25079/10609, notificata il 29 marzo 2012, con il quale è stata rigettata l’istanza di trasferimento ed assegnazione per motivi di famiglia formulata dalla ricorrente in data 9 febbraio 2012;
ove occorra, e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del Testo unico sulle procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito del 2008 (approvato dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito il 18 marzo 2009);
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Adriano Garofalo e Massimo Manzari;
 

Considerato che la ricorrente impugna, tra l’altro, il Testo unico sulle procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito del 2008 (approvato dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito il 18 marzo 2009), che spiega effetti su tutto il territorio nazionale;
Considerato che, secondo un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, agli effetti dello spostamento della competenza territoriale dal Tribunale periferico a quello del Lazio con sede in Roma è sufficiente che il ricorrente abbia manifestato la volontà  di impugnare un atto dell’Autorità  centrale con efficacia non territorialmente limitata, restando del tutto ininfluente la minore importanza che detta impugnazione assume nell’economia generale del ricorso, e cioè che si tratti di impugnazione a titolo tuzioristico ovvero in via subordinata, atteso che si tratta di questione che, rientrando nella competenza del giudice di merito, non può essere neppure sommariamente delibata in sede di regolamento di competenza (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen. 14 novembre 2011 n. 19);
Ritenuto pertanto che, ai sensi dell’art. 13, primo comma, cod. proc. amm., è competente a conoscere della presente controversia il T.A.R. Lazio, sede di Roma;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) dichiara la propria incompetenza a conoscere della presente controversia, in favore del T.A.R. Lazio, sede di Roma.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)