Pubblico impiego – Prove concorsuali per titoli ed esami – Dirigente scolastico – Giudizio di insufficienza – Commissione valutatrice – Seduta di definizione criteri generali – Presenza componenti supplenti- Legittimità 

Non viola i principi generali in tema di collegialità , la presenza dei componenti supplenti, in aggiunta ai componenti titolari, alla seduta di definizione dei criteri generali di correzione e di valutazione, attesa la natura preliminare della seduta e della finalità  di assicurare adeguata informazione anche ai componenti supplenti in caso di loro successivo intervento in sostituzione dei titolari assenti.


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TAR; ric. n. 864 – 2012


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N. 00526/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00864/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Angela Iaia, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Rascazzo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;

contro
Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 
nei confronti di
Maria Francesca Capuano, De Lorenzo Maria; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) dell’elenco, reso noto il 04.05.2012 dall’ufficio scolastico regionale per la puglia, degli ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami a posti di dirigente scolastico indetto ai sensi del ddg 13.07.2011 nella parte in cui non si include la ricorrente, nonchè del presupposto giudizio di insufficienza dato dalla commissione alle due prove scritte e dei relativi verbali di approvazione finale delle operazioni;
b) di ogni altro atto o provvedimento preordinata collegato o consequenziale e in particolare:
– delle schede personali di valutazione n. 837/a e 837/b
– del verbale n.34 del 26.04.2012 e delle schede a e b ad esso allegate e relative alla ricorrente. di recente resi noti ex l. 241/90, con cui la commissione ha assegnato i punteggi parziali e poi quello complessivo, giudicando insufficiente le due prove scritte;
– del verbale n. 8 del 3.01.2012, pure ora reso noto, con cui la commissione ha fissato e deliberato i criteri generali di correzione e di valutazione delle prove e le suddette schede a e b per l’attribuzione dei punteggi, nonchè le modalità  previste, anche implicitamente, per l’applicazione dei suddetti criteri ivi compresi i criteri evincibili dal verbale n. 10 del 10.1.2012;
– della composizione della commissione stessa nella seduta di cui, al suddetto verbale n. 8 del 3.1.2012;
motivi aggiunti:
elenco dei vincitori reso noto il 4 maggio 2012 e atti connessi;
nonchè la deliberazione del 26.04.2012 (verbale 34) con cui la i commissione giudicatrice giudicò insufficienti le sue prove scritte
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Considerato che ad un primo sommario esame, proprio della presente fase cautelare, non sembra sussistere il fumus boni juris, atteso che :
la partecipazione dei componenti supplenti , in aggiunta ai componenti titolari, alla seduta di definizione dei criteri generali di correzione e di valutazione non viola i principi generali in tema di collegialità , in ragione della natura preliminare della seduta e della evidente finalità  di garantire adeguata informazione anche ai componenti supplenti per il caso di loro successivo intervento in sostituzione dei titolari assenti;
il dedotto vizio relativo al verbale n. 10 del 10 gennaio 2012, non riguarda la posizione della ricorrente, i cui elaborati non rientrano tra quelli contrassegnati dal n. 13 al n. 43;
le restanti censure, relative alla valutazione degli elaborati e alla idoneità  delle griglie predisposte dalla commissione ovvero al punteggio espresso in trentesimi, per alcuni aspetti impingono nelle valutazioni di merito riservate alla Commissione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Seconda – respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)