1. Energia da fonti rinnovabili – Diniego di autorizzazione unica – Illegittimità  – Fattispecie


2. Energia da fonti rinnovabili – Diniego di autorizzazione unica – Improcedibilità  della domanda – Applicazione regolamento approvato con delibera G.R. n. 3029/2010 – Illegittimità  –  Ragioni

1. Appare assistita da fumus boni iuris l’istanza  di sospensione del diniego regionale di autorizzazione unica, ove il provvedimento sia seguito ad una lunga fase di stallo del procedimento, per poi essere assunto  in un lasso di tempo assai ristretto. 


2. La previsione di cui all’art. 3.5 del regolamento regionale approvato con delibera di G.R. n. 3029/2010, nella parte in cui prevede, in caso di documentazione carente,  la pronunzia d’improcedibilità  e, nei successivi 15 giorni, il diniego della domanda di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia rinnovabile, si pone in contrasto con il modello procedimentale previsto dal D.Lgs. n. 387/2003 e dal D.M. 10.9.2010, donde l’illegittimità  del suddetto  diniego di autorizzazione unica.

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TAR, ric. n. 142 – 2012

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N. 00440/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00142/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Wind Farm Manfredonia Macchia Rotonda s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi D’Ambrosio e Ermelinda Pastore, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede della Regione Puglia, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione all’istanza in data 25.11.2008 per il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto nel territorio del Comune di Manfredonia, località  “Macchia Rotonda – Panetteria del Conte”, di potenza pari a circa 40 Mw (successivamente ridotti a 24 Mw in sede di verifica di assoggettabilità  a VIA);
nonchè per l’accertamento dell’obbligo della Regione Puglia di provvedere sulla predetta istanza presentata dalla società  ricorrente in data 25.11.2008;
con condanna della Regione Puglia all’adozione dei provvedimenti finali relativi alla predetta istanza;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30 aprile 2012, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. r_puglia/AOO_159/02/02/2012/0001005U del 2.2.2012, successivamente pervenuta, a firma del Dirigente dell’Ufficio Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro, e l’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ad oggetto “procedimento di autorizzazione unica. Comunicazione di rigetto domanda per la pratica 01CILF6 – Codice Domanda Originale E/187/2008, data richiesta 25/11/2008”;
– in parte qua, della presupposta deliberazione di G.R. Puglia n. 3029 del 30.12.2010 recante “Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica”, con particolare riferimento alla disciplina di cui all’art. 3 “Avvio e svolgimento del procedimento unico”, punto 3.5;
– di ogni atto alla predetta presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compreso, ove occorra, il preavviso di improcedibilità  e invito al completamento della documentazione prot. n. 159/07/09/2011/0010646U del 7.9.2011 trasmesso dal Servizio Energia della Regione Puglia;
con condanna della Regione Puglia al risarcimento del danno ingiusto conseguente agli illegittimi provvedimenti impugnati, ex artt. 30 cod. proc. amm., 2043 cod. civ. e 28 Cost., nonchè per il danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di durata del procedimento ex art. 14.16, D.M. Sviluppo Economico 10.9.2010 e dell’art. 2 bis legge n. 241/1990;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 per le parti i difensori avv.ti Luigi D’Ambrosio, Ermelinda Pastore e Tiziana Colelli;
 

Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il comportamento tenuto dall’Amministrazione regionale appare illegittimo; che, infatti, dopo essere rimasta inerte per lungo tempo, la stessa ha ritenuto di concludere definitivamente ed in modo negativo (con il gravato diniego) il procedimento de quo nel volgere di poco tempo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 febbraio 2012, n. 138 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 dicembre 2011, n. 1030);
Ritenuto, altresì, che la nota impugnata, attuativa della D.G.R. n. 3029/2010, introduce, in sostanza, una fattispecie di decadenza dell’istanza di autorizzazione unica non prevista nel modello procedimentale delineato dal dlgs n. 387/2003, nonchè dalle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 febbraio 2012, n. 138);
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta e che l’impugnato provvedimento di diniego debba essere sospeso, con conseguente obbligo della Regione Puglia di riaprire l’istruttoria sul progetto della ricorrente;
Ritenuto, infine, che in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare contenuta nel ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)