Processo amministrativo – Tutela cautelare – Espropriazione senza la realizzazione di alcuna opera – Periculum in mora – Non sussiste 
 
 

Non sussiste il requisito del periculum in mora, necessario ai fini dell’accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, nel caso di un esproprio (funzionale ad adibire la strada privata già  esistente di accesso al mare ad uso pubblico) che non preveda la realizzazione di alcuna opera, essendo reversibili gli effetti della procedura ablatoria in ipotesi di accoglimento nel merito del ricorso.

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TAR, ric. n. 1628 – 2010

N. 00360/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01628/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1628 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Vincenzo Saponaro, Margherita Saponaro, Maria Addolorata Sumerano, Leone Spinosa, Nicolò Alba, Domenico Alba e Rita Rizzello, rappresentati e difesi dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, n. 25;

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Abate Gimma n.73; 

per l’annullamento
– della deliberazione di c.c. n. 62 del 21/9/2010, recante l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori riassetto dei liberi accessi al mare in Monopoli, c.da Losciale/Capitolo;
nonchè con i motivi aggiunti per l’annullamento, previa misura cautelare:
– decreto di esproprio n. 5 del 6 marzo 2012 emesso nei confronti dei sigg. Nicolò e Domenico del Alba;
– decreto di esproprio n. 8 del 30 marzo 2012 emesso nei confronti della sig.ra Margherita Saponaro;
– decreto di esproprio n. 9 del 30 marzo 2012 emesso nei confronti del sig. Vincenzo Saponaro;
– decreto di esproprio n. 10 del 30 marzo 2012 emesso nei confronti dei sigg.ri Rita Rizzello, Filippo Spinosa, Raffaella Spinosa e Rosangela Spinosa;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Saverio Profeta e avv. Lorenzo Dibello;
 

Rilevato che vengono all’esame cautelare solo i decreti di esproprio emessi nei confronti dei ricorrenti;
Impregiudicata la questione inerente l’abusività  di alcuni dei manufatti ad uso residenziale ricadenti sulle particelle oggetto di esproprio, che a fini cautelare non può assumere rilievo, risultando oggetto di reciproca contestazione delle parti;
Rilevato, inoltre, che il certificato di destinazione urbanistica (versato da entrambe le parti) a seguito di adozione del nuovo PUG (da cui parti ricorrenti inferiscono che l’accesso al mare n. 25 non sarebbe più previsto) non può rilevare ai fini del decidere, in quanto riguarda particelle diverse (tranne la 126) da quelle oggetto dei decreti di esproprio, sicchè la circostanza merita ulteriore approfondimento per verificare se vi siano stati successivi frazionamenti;
rilevato che la Sezione si è già  pronunciata su analoga questione con la sentenza n. 463/2012 (sentenza, allo stato esecutiva in quanto l’appello cautelare sulla stessa è stato rinunciato all’udienza dinanzi al Consiglio di Stato del 30.5.2012) dalla quale non vi è motivo di discostarsi, in assenza di sospensione cautelare;
Ritenuto, sotto il profilo del danno, che il Comune ha chiarito, con convincenti argomentazioni, che a seguito dell’esproprio (funzionale ad adibire la strada privata già  esistente di accesso al mare ad uso pubblico) non verrebbero realizzate opere alcune, rendendo per ciò reversibili gli effetti della procedura ablatoria in ipotesi di accoglimento nel merito del ricorso;
ritenuto che la fruizione pubblica non possa essere garantita dall’impegno del lido privato di far accedere alla spiaggia libera attraverso il proprio accesso, in quanto trattasi di mera disponibilità  di fatto (benchè manifestata per iscritto) non tradotta in un impegno giuridico, come tale revocabile in qualunque momento e non impegnativa;
ritenuto, pertanto, che non sussiste il requisito del periculum;
ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)