Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Denuncia inizio attività  in sanatoria  – Realizzazione veranda – Rigetto – Illegittimità 

E’ illegittimo il provvedimento Comunale con cui è stata disposta la non assentibilità  della DIA in sanatoria presentata dal ricorrente in relazione alla realizzazione di una veranda, in quanto la suddetta opera è di natura pertinenziale ed ha comportato la realizzazione di un volume non superiore al 20% del volume dell’edificio principale, sicchè la stessa non realizza gli estremi della nuova costruzione ai sensi del punto e) dell’art. 3 D.P.R. 380/2001.

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TAR, ric. n. 626 – 2012
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N. 00333/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00395/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2012, proposto da:

Mauro Corrieri e Lucia De Gennaro, rappresentati e difesi dall’avv. Piero Boccardi, con domicilio

ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;

contro
Comune di Molfetta; 

nei confronti di
Nicola Mezzina e Maria Antonia Spadavecchia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza prot. n. 68069 del 22.11.2011 non comunicata nè notificata ai ricorrenti con cui il Comune di Molfetta:
– ad ulteriore specificazione della precedente comunicazione n. 53132 del 21.9.2011 ha disposto che la DIA in sanatoria presentata dai ricorrenti in data 25.7.2011 prot. n. 43047 non è assentibile in quanto caratterizzata da intervento di nuova costruzione ai sensi del punto e) dell’art. 3 D.P.R. 380/2001, sul presupposto che sarebbe stata eseguita la chiusura della veranda di proprietà  esclusiva annessa all’abitazione dei ricorrenti mediante l’utilizzo di elementi orizzontali e verticali in legno lamellare prefabbricati sormontati da pannelli in alluminio coibentati e delimitata da muretto sormontato da recinzione metallica;
– conferma la precedente ordinanza 31577 del 30.5.2011 con cui aveva ordinato ai ricorrenti la demolizione delle seguenti opere: 1) grata in ferro a chiusura della veranda prospiciente l’atrio interno annessa all’immobile di proprietà  dei ricorrenti sito in Molfetta al 1° piano superiore di via S. Francesco d’Assisi n. 111; 2) punti di attacco elettrico ed idrico-fognante posti lungo la muratura della veranda in questione; 3) pergolato in legno realizzato senza la rilevazione negli allegati alla DIA della presenza di un lucernaio posto sul piano di calpestio che occulta la luminosità  dell’immobile adibito a pasticceria sottostante;
– nonchè di tutti gli atti premessi e connessi, ed in particolare dell’ordinanza di demolizione 31577 del 30.5.2011 con cui il Comune di Molfetta ha comunicato che la domanda in sanatoria dei ricorrenti non era meritevole di istruttoria tecnica;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante ee udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Piero Boccardi;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che la veranda, di cui al provvedimento di diniego di sanatoria per cui è causa, deve ritenersi di natura pertinenziale e, considerato che essa ha comportato la realizzazione di un volume non superiore al 20% del volume dell’edificio principale, come provato con perizia giurata depositata in data 18 maggio 2012 da parte ricorrente, non può ritenersi nuova costruzione e, pertanto, non necessita del permesso di costruire ex art. 3, comma 1, lettera e.6) del d.p.r. n. 380 del 2001;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 68069 del 22 novembre 2011.
Fissa l’udienza pubblica del 7 febbraio 2013 per la discussione del ricorso nel merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)