Pubblica istruzione – Piano regionale di ridimensionamento scolastico – Accorpamento di istituto scolastico ad altro ubicato in altro Comune – Pregiudizio – Non sussiste

La collettività  di un Comune, in attuazione delle previsioni del piano regionale di ridimensionamento scolastico, continuando a fruire del servizio scolastico con carattere di prossimità , non subisce pregiudizio, atteso che l’accorpamento dell’istituto scolastico sito nel Comune ricorrente ad altro ubicato in altro Comune, non incide sui caratteri essenziali e pregnanti del servizio. 

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TAR, ric. n. 569 – 2012

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N. 00326/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00569/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2012, proposto da:

Comune di Tuglie, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;

contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Vittorio Triggiani in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.33; 
Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia; Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’avv. Avvocatura Distrettuale di Bari, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 125 del 25.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 23 del 15.2.2012, recante il “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2012/2013”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Ministero dell’Istruzione dell’ Università  e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Alessandro Distante, su delega dell’avv. P.Quinto, avv. V. Triggiani e avv. dello Stato G. Cassano;
 

Rilevato che il provvedimento impugnato prevede l’accorpamento di due istituti comprensivi (uno di Tuglie e l’altro di Collepasso);
rilevato che il piano regionale non comporta la soppressione della sede dell’Istituto scolastico nel territorio comunale;
ritenuto, pertanto, che la collettività , in attuazione delle previsioni di piano, continuerebbe a fruire del servizio scolastico con carattere di prossimità  e che le determinazioni regionali incidenti sull’autonomia scolastica o sulla dirigenza non incidono sui caratteri essenziali e pregnanti del servizio;
ritenuto insussistente il requisito del danno grave;
ritenuto che le spese della presente fase possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)