1. Procedimento amministrativo –  Richiesta rilascio permesso di soggiorno – Sussistenza sentenza penale di  condanna  non definitiva – Indice presuntivo pericolosità  sociale -Diniego rilascio – Legittimità 


2. Procedimento amministrativo –  Richiesta rilascio permesso di soggiorno – Diritto mantenimento unità  familiare – Preminente interesse controllo flussi immigrazione – Commissione grave reati – Condizione ostativa – Incostituzionalità  – Insussistenza

1. Deve ritenersi legittimo il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno di uno straniero  in presenza di una sentenza di condanna penale, anche non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444, c.p.p.,  rappresentando un effetto di natura amministrativa che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’aver riportato una condanna per determinati reati quale indice presuntivo di pericolosità  sociale, sulla base di una scelta esente da profili di incostituzionalità , avendo il legislatore fatto, in tal caso, un corretto uso del suo ampio potere discrezionale in materia.


2. Il diritto al mantenimento dell’unità  familiare riceve nella legislazione vigente una specifica regolamentazione sulle modalità  di ingresso e sulle condizioni per la sua attuazione che fissa punti di equilibrio tra i diversi valori, costituzionalmente protetti, dell’unità  familiare, e del controllo statuale dei flussi di immigrazione. Pertanto deve ritenersi immune da  sospetto di incostituzionalità   la scelta del legislatore di fissare condizioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno, ravvisandole nella commissione di gravi reati, in quanto  attuativa di tale punto di equilibrio, in considerazione del preminente interesse generale al controllo dei flussi di ingresso, nonchè di un peculiare effetto civile della sentenza di applicazione della pena su richiesta.

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TAR, n. 41 – 2012

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N. 00072/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00041/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2012, proposto da:

Emeliane Svanadze, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269;

contro
Questura di Bari in persona del Questore pro tempore, Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento cat. A.11/2010/Imm. n. 22/P.S. del Questore di Bari adottato il 26.3.2010 e notificato il 4.11.2011, con cui è stato rifiutato al ricorrente la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;
di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi l’avv. Uljana Gazidede, per la parte ricorrente; l’avv. dello Stato Ines Sisto, per le Amministrazioni resistenti;
 

Considerato che la sussistenza di una sentenza di condanna penale, anche non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444, c.p.p., è in grado, ai sensi degli artt. 5 comma 5 e 4 comma 3, t.u. 25 luglio 1998 n. 286, di sorreggere il diniego del rilascio del titolo di soggiorno, rappresentando un effetto di natura amministrativa che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’aver riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità  sociale, sulla base di una scelta esente da profili di incostituzionalità , avendo il legislatore fatto, in tal caso, un corretto uso del suo ampio potere discrezionale in materia (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 11 febbraio 2011, n. 150, T.A.R. Valle d’Aosta, sez. I, 14 luglio 2010, n. 57, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 12 febbraio 2010, n. 1023, T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 06 maggio 2009, n. 763, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04 marzo 2009, n. 2268);
Considerato che il diritto al mantenimento dell’unità  familiare riceve nella legislazione vigente una specifica regolamentazione sulle modalità  di ingresso e sulle condizioni per la sua attuazione che fissa punti di equilibrio tra i diversi valori, costituzionalmente protetti, dell’unità  familiare, e del controllo statuale dei flussi di immigrazione, con una sintesi che – ragionevolmente espressa – non compete al giudice sindacare; che la cogente scelta di fissare condizioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno, anche in conversione, per ragioni familiari, ravvisandole nella commissione di gravi reati (dettagliatamente richiamati) appare attuativa di tale punto di equilibrio e, pertanto, del tutto immune da alcun sospetto di incostituzionalità ; che non è irragionevole il dato ostativo di condanne adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., trattandosi di principio introdotto in ragione della preminenza dell’interesse generale al controllo dei flussi di ingresso, nonchè di un peculiare effetto civile della sentenza di applicazione della pena su richiesta (Cassazione civile, sez. I, 7 ottobre 2010, n. 20838);
che va quindi respinta l’istanza di sospensione del diniego impugnato;
che la natura della causa giustifica la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge l’istanza cautelare;
Compensa le spese.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)