1. Ambiente ed ecologia – Divieto di collocazione di stazioni radio di telefonia mobile all’interno del territorio urbanizzato con delocalizzazione di quelle esistenti  – Potenziale idoneità  di emissione di onde elettromagnetiche in misura superiore a quella consentita dalla legge – Prova – Necessità  –  A carico della p.A. – Carenza  -Illegittimità 


2. Ambiente ed ecologia – Stazioni radio di telefonia mobile all’interno del territorio urbanizzato – Assenza di impianti – Idoneità  a compromettere il segnale di telefonia mobile – Prova – Necessità  – A carico della p.A. – Carenza  – Illegittimità 


3. Ambiente ed ecologia –  Stazioni radio di telefonia mobile – Installazione di nuovi impianti in tutto il territorio urbanizzato – Divieto – Illegittimo per contrasto con le finalità  di cui al D. Lgs. n. 259/2003, nonchè per mancata realizzazione dell’esigenza di salvaguardia della salute pubblica oltre che del corretto assetto urbanistico


4. Commercio, industria turismo – Provvedimento della p.A. che impedisce al concessionario di pubblico servizio (telefonia mobile) di garantire omogeneità  di copertura del segnale – Periculum in mora – Sussiste 

1. La p.A. che intenda vietare l’istallazione di nuove stazioni radio di telefonia mobile all’interno del territorio urbanizzato, delocalizzando quelle esistenti,  ha l’obbligo di dimostrare quanto afferma circa la loro potenziale idoneità   ad esporre i cittadini ad onde elettromagnetiche in misura superiore a quella prevista dai decreti ministeriali vigenti.


2. La p.A. deve espletare adeguata istruttoria per verificare se l’assenza di stazioni radio base nell’intero territorio urbanizzato possa compromettere il segnale, non garantendo  il servizio di telefonia mobile.


3. Il divieto di installare nuove stazioni radio base di telefonia mobile in tutto il territorio urbanizzato, unito alla delocalizzazione di quelle esistenti, finisce per integrare una misura sproporzionata, concretamente idonea a frustrare le finalità  perseguite dal d. lgs. n. 259/2003 e non appare giustificata dall’esigenza di salvaguardare la salute dei cittadini, nè da quella di assicurare un corretto assetto urbanistico.


4. Il ricorrente che sia concessionario di un pubblico servizio (nella specie, di telefonia mobile), al fine di assolvere ai propri obblighi, deve garantire l’omogenea copertura del segnale, sicchè, in ordine al periculum in mora, deve concedersi in via cautelare la sospensione del provvedimento che pregiudichi siffatta omogeneità  e la cui illegittimità  appaia sorretta da evidente fumus boni juris.  

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TAR, ric. n. 1526 – 2010

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N. 01005/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01526/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1526 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Wind Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso Annalisa Agostinacchio in Bari, corso Mazzini N.134/B;

contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– quanto al ricorso principale:
a) la nota prot.n.16622 del 29.03.2010, in pari data pervenuta, con la quale il Dirigente del 3° Settore-Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura invitava Wind ad integrare il Piano Stralcio Annuale delle installazioni, presentato dalla ricorrente in data 23.03.2010;
– b) tutti gli atti ad essa connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi inclusa la dellibera del C.C. n.16 del 09.02.2010, con cui l’Amministrazione ha approvato il nuovo Regolamento comunale per le installazioni di impianti di telecomunicazioni.
– quanto ai motivi aggiunti depositati il 16.11.2011:
a) della nota prot. 15443 del 30.03.2011 (doc. n. 2), successivamente pervenuta, con la quale il Dirigente del 3° settore-Sviluppo e Governo del Territorio- del Comune di Altamura ha sospeso il Piano Stralcio Annuale delle installazioni, presentato dalla ricorrente in data 24.03.2011, in ragione di asserite carenze documentali, avvertendo che in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti, il Piano sarebbe stato ritenuto nullo;
b) di tutti gli atti ad essa connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi inclusa la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09.02.2010, con cui l’Amministrazione ha approvato il nuovo Regolamento comunale per le installazioni di impianti di telecomunicazioni (doc. n. 3);
nel giudizio RG 1526/2010 promosso, in seguito a trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, per l’annullamento previa sospensione:
c) della nota prot. 16622 del 29.03.2010 (doc. n. 2 I fol.), in pari data pervenuta, con la quale il Dirigente del 3° settore-Sviluppo e Governo del Territorio- del Comune di Altamura ha invitato WIND ad integrare il Piano Stralcio Annuale delle installazioni, presentato dalla ricorrente in data 23.03.2010;
d) di tutti gli atti ad essa connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi inclusa la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09.02.2010, con cui l’Amministrazione ha approvato il nuovo Regolamento comunale per le installazioni di impianti di telecomunicazioni (doc. n. 3 I fol.).
– quanto ai motivi aggiunti depositati il 19.11.2011:
a) della nota prot. 34301 del 25.7.2011 (doc. n. 2), nella parte in cui il Dirigente del 3° settore -Sviluppo e Governo del Territorio- del Comune di Altamura, nonostante le trattative intercorse che avevano indotto WIND ad individuare siti comunali ove installare impianti di telefonia mobile, ha comunicato che “la scelta da Voi effettuate in merito alle aree di proprietà  comunale ove installare gli impianti di telefonia mobile, relativamente all’area di ricerca “Altamura Sud”, non può ritenersi accoglibile, in quanto prevista su immobili collocati all’interno del territorio abitato”;
b) di ogni altro atto ad essa connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 9.02.2010, con cui l’Amministrazione ha approvato il nuovo Regolamento comunale per le installazioni di impianti di telecomunicazioni, con particolare riferimento all’art. 8 che, al comma 2, dispone che “i nuovi impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile devono essere installati al di fuori del territorio urbanizzato” (doc. n. 3);
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Altamura;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. Antonio Lamarte, su delega dell’avv. G.ppe Sartorio e avv. E. Bonelli;
 

il Collegio,
– rilevato che il Comune non ha dedotto nè dimostrato che l’esistenza di stazioni radio base all’interno del territorio urbanizzato sia idonea ad esporre i cittadini alla emissione di onde elettromagnetiche in misura superiore a quella prevista dai decreti ministeriali vigenti;
– rilevato inoltre che è rimasto ugualmente indimostrato che, prima di approvare la norma regolamentare impugnata, il Comune abbia espletato una adeguata istruttoria al fine di verificare se l’assenza di impianti nell’intero territorio urbanizzato sia, o meno, idonea a compromettere il segnale e, quindi, il servizio di telefonìa mobile;
– rilevato pertanto che all’attualità  il divieto di allocare nuovi impianti in tutto il territorio urbanizzato unito alla delocalizzazione di quelli esistenti finisce per integrare una misura sproporzionata, concretamente idonea a frustrare le finalità  perseguite dal D. L.vo 259/03 ma non giustificata dall’ esigenza di salvaguardare la salute dei cittadini, ed appare anche con riferimento alla esigenza di assicurare un corretto assetto urbanistico;
– ritenuto pertanto sussistere il fumus del ricorso sia con riferimento alla dedotta illegittimità  dell’art. 8 comma 2 del Regolamento approvato dal Comune di Altamura con delibera di C.C. n. 15/2010, sia con riferimento alla nota dirigenziale n. 34301 del 25 luglio 2011, applicativa di quello;
– ritenuto inoltre sussistere il periculum, dovendo la ricorrente, al fine di assolvere ai propri obblighi di concessionario di pubblico servizio, garantire l’omogenea copertura del segnale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione ed ordina il riesame del provvedimento impugnato tenendo conto delle considerazioni di cui in motivazione.
Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali relative alla presente fase monitoria, spese che si liquidano in E. 1.500,00 (euro millecinquecento) oltre IVA e CAP.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)