Giustizia e processo – Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) – Determinazione tariffe e percentuale di copertura del costo del servizio per l’esercizio 2011 – Istanza di sospensiva – Pregiudizio di natura meramente economica – Insufficienza ai fini della concessione della tutela cautelare

L’eventuale pregiudizio “economico” derivante dalla determinazione delle tariffe e delle percentuali di copertura del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) non può essere considerato idoneo presupposto per la concessione della misura cautelare, in quanto lo stesso, seppur esistente, è ristorabile per equivalente.
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TARric. n. 1915 – 2011
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N. 00978/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01915/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1915 del 2011, proposto da:

Vito Marzano, Silvestro Antonacci, Maria Vincenza Santucci, Giuseppe Lobuono, Francesco Colella, Raffaele Perilli, Pierino Giuzio, Giovanni Miulli, Francesco Borgini, Benedetta Gervasi, Maria Stella Borgini, Oronzo Laporta, Graziella Borgini, Pasquale Marcello Filograno, Maria Straziota, Giacomo Nardone, Domenica Loiotile, Amatore Marchionna, Angela Rapagiolo, Giacoma Fiorinda Ladisa, Arcangela Volpe, Giuseppe Burdi, Alessandra Ladisa, Patrizia De Sario, Vincenzo Tatone, Giuseppe Giannini, Chiara Stella Giannini, Giancarlo Mariella, Vito Bafaro, Francesco Vergine, Francesco Mariani, Vito Antonio Pavone, Vincenzo Marchionna, Vito De Carlo, Nicola Di Gioia, Nicola Ranieri, Giovanni Mari, Maria Addante, Domenica Soranno, Vincenzo Fasano, Costantino Iacobellis, Luigi De Giglio, Francesco Franco, Antonio Zavoianni, Alfredo Brunone, Claudio De Giovanni, Maria Ancona, Angela Monniello, Arcangelo Sardella, Teresa De Marzo, Adalgisa Di Bari, Mariagrazia Losurdo, Francesco Conforto, Pasquale De Marzo, Monia Pinzaglia, Michelangelo Pesole, Rosa Ficarelli, Giovanni Montrone, Anna Abbattista, Gabriele Falco, Benedetta Niviera, Oronzo Giovannelli, Rossella Ladisa, Onofrio Menolascina, Santa Patruno, Jolanda Campanale, Raffaele Verroca, Marisa Losacco, Domenico Positano, Pietro De Frenza, Giovanni Bovio, Tommaso Incesti, Giuseppe Peschechera, Francesco Marchionna, Luca Losurdo, Giuseppe Marhionna, Oronzo De Sario, Antonio Pizzi, Giuseppe Chieco, Luigi Gattolla, Francesco Siciliani, Domenico Pavone, Giovanni Di Natale, Antonio Mustazza, Mario Mustazza, Rosa Anna Garofalo, Teresa Garofalo, Annunziata Simone, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola D’Alconzo, con domicilio eletto in Bari, via Cardassi, 41;

contro
Comune di Cellamare, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Triggiani e Luigi Quercia, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;

nei confronti di
Lombardi Ecologia s.r.l.;
Equitalia – Agente della riscossione della Provincia di Bari;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Cellamare n. 20 del 7.6.2011, pubblicata all’Albo Pretorio dal 15.6.2011 al 29.6.2011, divenuta esecutiva il 15.6.2011, ad oggetto “Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU). Determinazione per l’esercizio 2011 delle tariffe e della percentuale di copertura del costo del servizio.”;
– delle deliberazioni di Giunta Comunale del Comune di Cellamare n. 30 del 23.6.2011 e n. 15 del 7.7.2011 nei limiti indicati in ricorso;
– del regolamento comunale per l’applicazione della TARSU;
– nonchè di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorchè non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cellamare;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Nicola D’Alconzo, Adriana Amodeo, su delega dell’avv. Luigi Quercia, e Vittorio Triggiani;
 

Ritenuta l’insussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora in quanto il pregiudizio “economico” lamentato dai ricorrenti (cfr. pag. 17 dell’atto introduttivo) è risarcibile per equivalente e comunque non comporta la privazione totale di stipendio ovvero di altre fonti di altre entrate degli stessi ricorrenti, essendo questi tenuti – in base alla determinazione per l’esercizio 2011 delle nuove tariffe TARSU di cui ai gravati provvedimenti – al pagamento di una somma oscillante tra 300 e 450 euro;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Cellamare, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)