1. Contratti pubblici – Gara – Bando – Clausola che impone l’onere di dichiarare tutte le condanne penali subite – Mancato assolvimento – Esclusione – Legittimità 


2. Contratti Pubblici – Gara – Principio dell’immodificabilità  soggettiva dell’ATI – Sussiste – Violazione – Esclusione – Legittimità 


3. Giustizia e processo – Appalto pubblico – Legittima esclusione dalla gara – Legittimazione ad impugnare l’aggiudicazione – Non sussiste

 
1. Qualora il bando non si limiti a chiedere una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, codice, ma specifichi che vanno dichiarate tutte le condanne penali, o tutte le violazioni contributive, il concorrente è tenuto a produrre una dichiarazione dal contenuto più ampio e più puntuale rispetto a quanto prescritto dall’art. 38 codice, all’evidente fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità  o meno dell’illecito, al fine dell’esclusione.


2. Nel nostro ordinamento resta preminente il principio di immodificabilità  soggettiva dell’associazione temporanea d’imprese, specialmente quando la sostituzione risulti preordinata ad evitare l’esclusione dalla gara per difetto dei requisiti o per violazione delle prescrizioni del bando (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 842/2010).


3. Il concorrente legittimamente escluso da una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, non ha legittimazione ad impugnare l’aggiudicazione.

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TAR,  ric.n. 420 – 2011, sentenza 8 marzo 2012, n. 498 – 2012

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N. 00969/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00420/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Conscoop – Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro, in proprio e quale mandante dell’a.t.i. con I.Cos. s.p.a., Bio-Logica s.r.l., Ge.M.Ac. s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriano Tolomeo e Renato Docimo, con domicilio eletto presso l’avv. Sabino Persichella in Bari, via Principe Amedeo, 197;

contro
Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

nei confronti di
Bastone Salvatore s.a.s., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con I.C.M. Costruzioni, M.B.M. Ambiente s.r.l., D’Orta s.p.a. e Grandi s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Massa e Francesco Cantobelli, con domicilio eletto presso l’avv. Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di Acquedotto Pugliese s.p.a. del 20 gennaio 2011 n. 7123 e di ogni altro atto presupposto, connesso e collegato, tra cui la nota del 21 gennaio 2011 n. 7808, il disciplinare di gara, il provvedimento di indizione di nuova procedura per l’affidamento del servizio in questione ed il contratto stipulato con l’aggiudicataria, nonchè per il risarcimento dei danni in forma specifica, con l’attribuzione dell’appalto in questione, ovvero per equivalente;
– del provvedimento di Acquedotto Pugliese s.p.a. del 22 settembre 2011 n. 0106663 e di ogni altro atto presupposto, connesso e collegato, tra cui la nota del 23 settembre 2011 n. 107263;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Bastone Salvatore s.a.s.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Adriano Tolomeo, Ada Matteo (per delega di Ernesto Sticchi Damiani) e Francesco Cantobelli;
 

Richiamate, quanto al ricorso originario avverso l’esclusione, le sentenze di questa Sezione n. 752/2011 e n. 1789/2011, riferite a fattispecie pressochè identiche;
Ritenuto, sotto altro profilo, che resta preminente nel nostro ordinamento il principio di immodificabilità  soggettiva dell’associazione temporanea d’imprese, specialmente quando la sostituzione risulti preordinata ad evitare l’esclusione dalla gara per difetto dei requisiti o per violazione delle prescrizioni del bando (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 842/2010);
Ritenuto, quanto ai motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione definitiva, che il concorrente legittimamente escluso non è legittimato a contestare l’esito della procedura di gara;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensiva.
Condanna il consorzio ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore di Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Bastone Salvatore s.a.s., a ciascuno nella misura di euro 1.000 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)