1. Giustizia e processo – Fase cautelare – Contestazioni su statuizioni sentenza, passata in giudicato, su cui base P.A. recepito provvedimento diffida al pagamento di somma di danaro – Inammissibililità 


2. Giustizia e processo – Fase cautelare – Procedimento penale non idoneo a inficiare giudicato di condanna – Autonomia tra i due giudizi – Pronuncia di secondo grado non influenzata da esiti procedimento penale


3. Giustizia e processo – Fase cautelare – Provvedimento di condanna – Decorrenza interessi – Da notifica provvedimento sanzionatorio

1. Sono inammissibili le contestazioni sulle statuizioni di una sentenza di secondo grado, passata in giudicato, sulla cui base la P.A. interessata ha notificato  un provvedimento di diffida al pagamento di una somma di danaro (sorte capitale più interessi) nei confronti di altra P.A., oggetto dell’odierna impugnazione.


2. Le vicende di un procedimento penale non sono idonee a inficiare tale giudicato di condanna, alla luce dell’autonomia tra i due giudizi e del fatto che, in concreto, la pronuncia di secondo grado non è stata influenzata dagli esiti del procedimento penale, all’epoca non pervenuti agli atti.


3. Sulla decorrenza degli interessi, la sospensione dell’efficacia del provvedimento ottenuta a suo tempo dall’odierno ricorrente nel precedente giudizio, è stata superata dalla successiva sentenza che ha respinto il ricorso, di tal chè la decorrenza degli interessi dev’essere correlata alla notifica del provvedimento sanzionatorio.

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Ric. TAR n. 1922 – 2011

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N. 00961/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01922/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1922 del 2011, proposto da:

Comune di Bitonto in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Sorgente, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Fiore in Bari, via G. Bozzi 26;

contro
Ministero per i Beni e le attività  culturali in persona del Ministro pro tempore, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Siciliano Costruzione S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota del 31-8-2011 di “intimazione e diffida ad adempiere” il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 464.811,20 oltre interessi pari ad euro 72.905,79;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le attività  culturali e della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 la dott. Francesca Petrucciani e uditi l’avv. Giacomo Valla, su delega dell’avv. Luigi Sorgente, per il Comune ricorrente; l’avv. dello Stato Giovanni Cassano, per le Amministrazioni resistenti;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase cautelare, non paiono sussistere i requisiti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, in quanto, in primo luogo, le contestazioni sollevate con riferimento al provvedimento di diffida vertono più propriamente sulle statuizioni oggetto della sentenza di secondo grado, passata in giudicato e, pertanto, le medesime si palesano sotto tale profilo inammissibili;
considerato, inoltre, che le vicende del procedimento penale non paiono idonee a inficiare tale giudicato, alla luce dell’autonomia tra i due giudizi e del fatto che, come rilevato dallo stesso Comune ricorrente, anche in concreto la pronuncia di secondo grado non è stata influenzata dagli esiti del procedimento penale, all’epoca non pervenuti agli atti;
considerato infine, quanto alla contestazione della misura degli interessi dovuti, la sospensione dell’efficacia del provvedimento nelle more del giudizio è stata poi superata dalla successiva sentenza che ha respinto il ricorso, di tal che la decorrenza degli interessi non può che essere agganciata alla notifica del provvedimento sanzionatorio;
ritenuto che ricorrano, in ragione della natura della causa e delle parti del giudizio, giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge l’istanza cautelare;
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)