1. Procedimento amministrativo – Concorso per l’abilitazione alla professione di avvocato – Esclusione dalla procedura per violazione del principio dell’anonimato – Legittimità 


2. Procedimento amministrativo – Concorso per l’abilitazione alla professione di avvocato – Onere di diligenza in capo al candidato – Sussiste

1. Deve ritenersi legittima l’esclusione di un candidato che abbia preso parte alla procedura per conseguire l’abilitazione alla professione di avvocato, qualora questi, con le modalità  di consegna degli elaborati redatti, abbia violato il fondamentale principio dell’anonimato.


2. Il candidato che partecipa ad un concorso pubblico ha un preciso onere di diligenza e, pertanto, deve prontamente segnalare alla Commissione o semplicemente al personale addetto l’incompletezza del materiale ricevuto per la redazione dell’elaborato scritto afferente ad una delle prove (nel caso di specie il ricorrente assumeva di non aver ricevuto la busta piccola bianca necessaria per inserire il cartoncino ove indicare i propri dati anagrafici).

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Vedi ric. TAR n. 1733 – 2011

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N. 00896/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01733/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1733 del 2011, proposto da:

Auro Buttiglione, rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Scardigno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo De Lauro in Bari, viale O. Flacco, n. 49/A;

contro
il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., la Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari, la VII Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale n. 9 del del 26 maggio 2011 reso dalla VII (settima) Sottocommissione giudicatrice (insediata presso la Corte di Appello di Napoli) della sessione di esami per l’anno 2010 relativa alla iscrizione negli albi degli avvocati, in particolare in quello presso la Corte di Appello di Bari, indetto con Decreto Ministeriale del 13.07.2010, pubblicato in G.U. n. 58 del 23.07.2010, 4″ serie speciale, in persona del presidente pro tempore (allegato n. 3), nonchè dei giudizi ivi espressi di violazione dell’anonimato e della decisione di non procedere alla correzione dei tre elaborati depositati dal ricorrente, nonchè della pag. 2 relativamente al rigo n. 4, dove è citata la busta n. 512, e della pag. 3 dove è espresso per esteso il giudizio predetto;
– della mancata attribuzione di alcun punteggio alle prove scritte depositate dal ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari, la VII Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito l’avv. Leonardo Scardigno per la parte ricorrente; nessuno è comparso per l’Amministrazione resistente;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che era onere dell’interessato rappresentare alla Commissione, o semplicemente al personale addetto, la mancanza della busta bianca piccola necessaria per inserire il cartoncino bianco ove va indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e richiederla, come si evince chiaramente dal comma 2 dell’art. 22 del R.D. 22-1-1934 n. 37 che, per quello che in questa sede interessa, recita: “Il candidato, ¦. pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci.”;
RITENUTO che, conseguentemente, il candidato con il suo comportamento abbia palesemente violato il principio dell’anonimato;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Ministero della Giustizia.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)