1. Giustizia e processo –  Contratti pubblici – Controversia relativa all’autorizzazione del Comune alla cessione del contratto  – Giurisdizione amministrativa – Sussiste 
2. Giustizia e processo – Interesse a ricorrere – Contratti pubblici – Cessione contratto – Creditore dell’affidatario del servizio – Ha interesse
3.   Contratti pubblici – Provvedimento di autorizzazione alla cessione del contratto – Giunta Comunale – Incompetenza

 
1. Appartiene alla giurisdizione amministrativa la controversia avente ad oggetto l’impugnativa della delibera di Giunta comunale, con la quale si autorizza la cessione del contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana.
 2. Il creditore che ha in corso una procedura esecutiva nei confronti di soggetto affidatario di un servizio pubblico comunale ha interesse a contestare il provvedimento comunale di autorizzazione alla cessione del contratto, onde conservare le proprie ragioni di credito nei confronti del debitore, anche con riguardo al residuo periodo di affidamento del servizio.
 3. La Giunta comunale è incompetente ad autorizzare la cessione del contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana.
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Vedi ric. TAR n. 1732 – 2011
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N. 00873/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01732/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1732 del 2011, proposto da Banca Popolare Pugliese società  cooperativa, rappresentata e difesa dall’avv. Dario Lolli, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25;

contro
Comune di Giovinazzo, non costituito; 

nei confronti di
Innovambiente Puglia s.r.l., non costituita; 
Daneco Impianti s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, 7; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera di Giunta municipale n. 38 del 12 aprile 2011, con la quale si autorizza la cessione del contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana (stipulato tra il Comune di Giovinazzo e la Innovambiente Puglia s.r.l. il 6 agosto 2010), cessione operata in favore della Daneco Impianti s.r.l. in costanza di pignoramento eseguito ad impulso della banca ricorrente;
del contratto di cessione stipulato in data 6 aprile 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Daneco Impianti s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Lolli e Molfetta (per delega di Clarizio);
 

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare che
– la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa (cfr., su fattispecie affine, TAR Lazio, sez. I, 10 marzo 2011 n. 2187);
– la ricorrente ha interesse a contestare il provvedimento comunale di autorizzazione alla cessione del contratto, per conservare le proprie ragioni di credito nei confronti di Innovambiente Puglia s.r.l., anche con riguardo al residuo periodo di affidamento del servizio;
– le censure dedotte appaiono sorrette da fumus, in relazione all’incompetenza della Giunta, al difetto del parere di regolarità  tecnica e contabile ed alla violazione delle norme e dei principi in materia di contratti pubblici;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia della delibera di Giunta municipale n. 38 del 12 aprile 2011.
Condanna il Comune di Giovinazzo al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge. Compensa le spese nei confronti delle altre parti resistenti.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Savio Picone, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)