Edilizia e urbanistica – Accertamento di conformità   – Diniego implicito  – Impugnazione – Tutela cautelare – Presupposti – Sussistono – Fattispecie

Nel caso in cui l’Amministrazione non si sia pronunciata in maniera espressa sull’istanza di accertamento di conformità  ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 nel termine previsto, sussiste il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 per la concessione della misura cautelare (nella specie, la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento – implicito – di diniego espresso dal Comune di Bari circa la conformità  dell’immobile, è stata accolta sussistendo altresì l’ulteriore presupposto del fumus boni iuris).
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Vedi ric. TAR n. 1215 – 2011


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N. 00831/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01215/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2011, proposto da:

Salvatore Paolillo, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Emanuele Petronella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Principe Amedeo, n. 165;

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Valla, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale, in Bari, via P. Amedeo, n. 26;

nei confronti di
Maria Mincuzzi;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’efficacia del provvedimento (implicito) di diniego espresso dal Comune di Bari in merito all’istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/01, presentata dal ricorrente in data 17 febbraio 2011 e sulla quale il Comune di Bari, nei successivi 60 giorni, ha inteso non pronunciarsi in maniera espressa;
nonchè, per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Domenico Emanuele Petronella, per il ricorrente; l’avv. Anna Valla per il Comune resistente;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare:
– che le opere incidenti sul lastrico solare di cui è causa sono in linea con il progetto approvato di cui al permesso di costruire n. 253/06 (la tavola 2 del progetto assentito, depositata in atti, riporta la dicitura “trave in legno con riempimento in calcestruzzo” specificando la tipologia dell’intervento);
– che appare evidente l’errore tecnico nel quale è incorso l’Ufficio Tecnico e lo stallo amministrativo che ne è derivato;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini del riesame favorevole della vicenda, secondo le risultanze del permesso di costruire n. 253/06, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)