Ambiente
ed ecologia – Parchi Nazionali – Richiesta nulla osta per realizzazione di
un’opera interrata in zona antropizzata – Diniego – Mancata preventiva
rimozione in autotutela del silenzio-assenso formatosi ex art. 13 L. n.
394/1991 – Motivazione carente – Conseguenze

Deve
ritenersi affetto da illegittimità  il provvedimento con il quale l’Ente Parco
nega il rilascio del prescritto nulla osta, tanto sotto il profilo
procedimentale, ove, formatosi il silenzio-assenso ex art. 13 L. n.
394/1991, non vi sia stata la sua preventiva rimozione in sede di autotutela, quanto
sotto il profilo motivazionale, ove i motivi di diniego addotti siano estranei
ai valori ambientali da tutelare, trattandosi, nella specie, di autorizzare la
costruzione di un’opera intergralmente interrata all’interno di una zona
fortemente antropizzata.

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ric. Tar, n. 1422 – 2011; sentenza 24 maggio 2012, n. 1026 – 2012.

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N. 00823/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01422/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2011, proposto da:

Matteo Elia Masella, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Follieri, Ilde Follieri, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Ente Parco Nazionale del Gargano, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; Comune di Peschici; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del Regolamento del Parco Nazionale del Gargano, nella parte in cui prevede, all’art. 56 comma 1, seconda parte, e comma 2, che fino all’approvazione di un Regolamento per la semplificazione amministrativa “tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione ovvero nulla osta debbono attenere necessariamente e preventivamente tali atti per poter essere eseguiti” e che “in ogni caso non possono mai essere soggetti alla disciplina del primo comma gli interventi che modificano lo stato dei luoghi all’interno del Parco e che siano suscettibili di incidere con gli equilibri ecologici del Parco”;
– del diniego dell’Ente Parco Nazionale del Gargano di autorizzazione a costruire un locale completamente interrato, da adibire a magazzino-deposito, da realizzarsi in località  Vignole, in agro del Comune di Peschici, Foglio 5. particella 57, adottato dall’Ente Parco Nazionale del Gargano il 24.5.2011, Diniego n. 14/U.T/ 2009, e comunicato il 28.5.2011, con nota del Commissariato Straordinario dell’Ente Parco del 26.5.2011, prot. n. 3036;
– della nota del Direttore del II Settore-Ufficio Urbanistica del Comune di Peschici del 9.6.2011, prot. n.1267, con cui si comunicava il suddetto diniego e, quindi, si negava il permesso di costruire richiesto dal ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ente Parco Nazionale del Gargano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Enrico Follieri, per il ricorrente; nessuno è comparso per l’Ente resistente.;
 

Il Collegio considerato che ad un sommario esame proprio della fase cautelare emerge la fondatezza del gravame, attesa oltre che – sul piano procedimentale – la mancata preventiva rimozione in sede di autotutela del silenzio-assenso formatosi sull’istanza di nulla osta ex art. 13 l.394/1991 (T.A.R. Puglia Bari II n.53/2010), la sostanziale estraneità  dei motivi di diniego addotti con i valori ambientali tutelati dall’Ente Parco, trattandosi di intervento completamente interrato, ed ubicato in zona fortemente antropizzata;
Apprezzato altresì favorevolmente il periculum in mora e ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 aprile 2012.
Condanna l’Ente Parco Nazionale del Gargano al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del ricorrente, che liquida in complessivi 2.000 euro.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)