Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Esecuzione lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili – Competenza – Individuazione

Nell’ipotesi di ricorso proposto ex art. 112, comma 2, lettera e) c.p.a., ovvero per conseguire l’esecuzione dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili – aventi, ai sensi dell’art. 824 bis c.p.c., gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità  giudiziaria – il giudice dell’ottemperanza va individuato nel T.A.R. nella cui circoscrizione è la sede dell’Arbitrato, a nulla rilevando la circostanza per cui, parte dell’attività  arbitrale (in particolare l’apposizione delle sottoscrizioni da parte dei 2/3 del Collegio arbitrale), sia stata svolta in luogo diverso (cfr. art. 816 c.p.c.).

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Cons. Stato, Sez. V, ric. n. 1828/2016; ordinanza 23 giugno 2016, n. 2334 – 2016.

N. 00735/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2016, proposto da: 

C.I.C.L.A.T. – Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico – Soc. Coop. a r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Giuseppe Decollanz, Mario Ronzini, con domicilio eletto in Bari, corso Mazzini, 166/B; 

contro
Comune di Mugnano di Napoli; 

per l’ottemperanza
al lodo arbitrale del 29-31 dicembre 2014 reso esecutivo con Decreto del Tribunale di Napoli in data 12 ottobre 2015: pretese creditizie per prestazioni rese e non pagate in relazione a convenzione di affidamento servizi di pulizia di edifici comunali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 14, co. 3, e 15, co. 1, cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Rilevato che ai sensi dell’art. 113, comma 2 c.p.a. “Nei casi di cui all’articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza”;
Ritenuto che, nell’ipotesi di ricorso proposto ex art. 112, comma 2, lettera e) c.p.a., ovvero per conseguire l’esecuzione dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili – aventi, ai sensi dell’art. 824bis c.p.c., gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità  giudiziaria – il giudice dell’ottemperanza vada individuato nel T.A.R. nella cui circoscrizione è la sede dell’Arbitrato, a nulla rilevando la circostanza, evidenziata dalla ricorrente società , per cui parte dell’attività  arbitrale (in particolare l’apposizione delle sottoscrizioni da parte dei 2/3 del Collegio arbitrale) sia stata svolta in luogo diverso (cfr. art. 816 c.p.c.);
Ulteriormente considerato che il menzionato criterio della sede dell’Arbitrato è indicato dal legislatore anche al fine di stabilire il giudice competente per il procedimento del cd. exequatur, ovvero procedura da seguire a norma dell’art. 825 c.p.c. affinchè il lodo acquisti efficacia esecutiva; 
Ritenuto, pertanto, che l’odierno giudizio di ottemperanza, in quanto relativo a Lodo arbitrale reso esecutivo in data 12 ottobre 2015 con Decreto del Tribunale di Napoli, nel cui circondario ha sede l’arbitrato de quo, radichi la competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Campania, sede di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 3, c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare d’ufficio, ex art. 15, comma 1, c.p.a.. il difetto di competenza dell’intestato Tribunale; 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, sez. I, dichiara la propria incompetenza a decidere sulla presente controversia, indicando il T.A.R. Campania, sede di Napoli, quale giudice competente, presso il quale il ricorso potrà  essere riassunto nel termine indicato dall’art. 15, comma 4, c.p.a.;
Manda alla Segreteria della Sezione per il seguito di competenza.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)