Edilizia e urbanistica – Atto pianificatorio – Richiesta tutela cautelare – Insussistenza dei presupposti – Fattispecie

Non sussistono i presupposti per la concessione della sospensione dell’efficacia di un atto pianificatorio, poichè in quanto tale esso è privo di immediata lesività  della sfera giuridica dei ricorrenti (nella specie, è stata impugnata, previa richiesta di sospensione dell’efficacia, la deliberazione consiliare del Comune, nella parte in cui prevede la soppressione del mercato multietnico, stante il degrado del mercato rionale, nonchè la imminente realizzazione del parcheggio sotterraneo nell’area interessata dallo stesso; attesa la natura di atto pianificatorio, nonchè le garanzie partecipative poste in essere dall’Amministrazione –  predisponendo soluzioni e proposte alternative volte a elidere eventuali danni – la domanda incidentale di sospensione è stata respinta). 

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TAR ric. n. 1531 – 2011, sentenza 2 aprile 2012, n. 639 – 2012

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N. 00957/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01531/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2011, proposto da:

Mbaye Dieng, Mostafa Mohammed, Hossain Md Zakir, Alam Md Badiul, Noor Islam, Suliman Siraj, Raffaele Loschiavo, Kabir Ahamed, Rahaman Mahabubur, Kamal Hossain, Kabir Humayun, Elias Mohammed, Anamul Hoque, Mohammed Anwar, Iqbal Mohmud Hasan, Mahammad Ruhul Amin, Md Abdul Matin, Md Nurul Huda, Alam Nur, Lakdar Ben Salam Said Ben, Mohammed Mohashin Bhouiyan, Amir Hossain, Mohammed Mir Hossain, Khadine Ndiaye, Cheikh Fall, Monirul Islam Kazi, Sm Karim, Luigi Lopez, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola D’Alconzo, con domicilio eletto presso Nicola D’Alconzo in Bari, via Cardassi, 41;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Farnelli, Anna Valla, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 158083/VIII/5 del Comune di Bari, Ripartizione Sviluppo Economico – Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, a firma del Direttore di Ripartizione, ad oggetto “Soppressione mercatino multietnico di via Crisanzio. Avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 7.08.1990, per revoca concessione d’uso stallo. Sollecito scelta del posteggio in altri mercati cittadini”, datata 28.06.2011 e notificata ai ricorrenti il 12.07.2011 e mediante la quale i medesimi hanno avuto conoscenza anche della deliberazione di C.C. n. 2011/00036 del 18.05.2011, impugnata, con cui è stato soppresso il detto mercato;
– della deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 2011/00036 del 18.05.2011, pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 30.05.2011 al 13.06.2011, divenuta esecutiva con la pubblicazione per decorrenza dei termini di cui all’art. 134 TUEL, ad oggetto “Modifica del piano per il commercio su area pubblica presso i mercati e le fiere, mediante la soppressione del mercato di merci varie di corso Cavour e del mercato multietnico di via Crisanzio”, nella parte in cui prevede la soppressione del mercato multietnico di via Crisanzio;
– della proposta di deliberazione del Comune di Bari, Ripartizione Sviluppo Economico e Polizia urbana n. 2010/263/00028 del 28.12.2010, pari oggetto, non conosciuta e con riserva di motivi, adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 29.12.2010 con decisione “Sì al Consiglio Comunale”;
– del parere e contestuale espressa richiesta formulata dalla Circoscrizione IX con nota n. 5877 del 12.01.2010 non conosciuta e con riserva di motivi;
– del parere della commissione consiliare competente del 3.02.2011;
– degli atti d’ufficio non conosciuti e con riserva di motivi;
– per quanto di ragione, dei verbali di riunione del 3.07.2010, del 16.09.2010e del 28.09.2010 indetta dalla Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari con le rappresentanze sindacali, non conosciuta e con riserva di motivi;
– nonchè, di tutti gli atti presupposti, consequenziali e, comunque, connessi a quelli impugnati, ancorchè non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti;
e la condanna
al risarcimento del danno che deriva agli istanti dalla esecuzione dell’atto gravato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. N. D’Alconzo, per i ricorrenti e gli avv.ti A. Farnelli e A. Valla, per il Comune resistente.;
 

Considerato che l’impugnata deliberazione consiliare n. 36/2011, come si evince dalla relativa motivazione, risulta ancorata a due circostanze, oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Bari, ognuna delle quali autonomamente idonea di per se a supportare la determinazione adottata: il degrado del mercato rionale di che trattasi (anche in relazione alle sopravvenute esigenze di decoro connesse al restauro del Teatro Petruzzelli) e la imminente realizzazione del parcheggio sotterraneo nell’area interessata dal mercato rionale;
Considerato peraltro che, anche a prescindere da ogni altra considerazione (in ordine alla certa condizione di degrado della struttura mercatale e al contrasto aperto con le esigenze di tutela del decoro urbano nella zona antistante il Petruzzelli), l’impugnato provvedimento ha natura di atto pianificatorio (come tale privo di immediata lesività ) e che l’Amministrazione ha posto in essere tutte le garanzie partecipative anche in tale fase, predisponendo soluzioni e proposte alternative volte ad elidere eventuali danni;
Ritenuto pertanto non ricorrere nella specie i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)