Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Bando per l’assegnazione dei suoli –  Esclusione di concorrente – Diretta conseguenza di prescrizione della lex specialis rimasta inoppugnata – Legittimità 

E’ legittima l’esclusione dalla procedura per l’assegnazione di suoli per edilizia residenziale pubblica che sia diretta conseguenza dell’applicazione di specifiche previsioni della lex specialis, rimaste inoppugnate.

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ric. TAR, n. 1808 – 2011

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N. 00884/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01808/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2011, proposto da:

“Società  Cooperativa Edilizia a r.l.. Campus Rosso”, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Cito, con domicilio eletto presso Scipione Bovio in Bari, via Putignani 141;

contro
Comune di Molfetta in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rossella Chieffi, con domicilio eletto presso Rossella Chieffi in Bari, via P. Fiore, 14; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n.38221 datata 30.6.2011, ricevuta dalla ricorrente il 5.7.2011, a firma dell’Ing. Enzo Balducci, con cui è stata comunicata l’esclusione della ricorrente dalla partecipazione al Bando per l’assegnazione di suoli per Edilizia Residenziale Pubblica, pubblicato il 25.2.2010, nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Molfetta;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Francesco Cito, per la parte ricorrente; l’avv. Rossella Chieffi, per il Comune resistente.;
 

Il Collegio ritenuta ad un sommario esame l’infondatezza del gravame, atteso che, in disparte i profili di inammissibilità  eccepiti dalla difesa comunale, l’impugnata esclusione risulta puntualmente discendere dalle previsioni della inoppugnata lex specialis.
Ritenuta altresì l’assenza del periculum in mora, avendo comunque la ricorrente già  ottenuto l’assegnazione di suolo di edilizia residenziale pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza cautelare.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Molfetta, da liquidarsi in complessivi 2.500 euro oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)