Sentenza n. 87 – 17.1.2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

1. In ordine al contenuto del c.d. “danno da ritardo
2. I presupposti dell’interesse alla domanda risarcitoria da c.d. “danno da ritardo

1. Il c.d. “danno da ritardo” si configura sia quando l’amministrazione abbia tardivamente adottato il provvedimento richiesto, sia nell’ipotesi in cui procedimento si sia concluso (tardivamente) con l’emanazione di un provvedimento negativo, pur se legittimo, sia, infine, ancora, nel caso in cui l’inerzia dell’amministrazione si sia protratta oltre la durata del termine previsto per la conclusione del procedimento (le due ultime ipotesi integrano le figure del c.d. danno da “mero ritardo“).
2. Nei casi di danno da c.d. “mero ritardo”, è necessario –ai fini dell’ammissibilità della domanda risarcitoria,che sia dimostrata la spettanza del bene della vita correlata, dunque, ad una prognosi di accoglimento da parte dell’amministrazione, con ragionevole probabilità dell’istanza avanzata dal privato.

Sentenza n. 87 – 2022

Giuseppe De Nittis

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