Breve commento in tema di clausola stand still

Breve commento in tema di clausola stand still (nota al decreto cautelare TAR Bari, Sez.I, n. 50 del 17.1.2012)

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Pres. Allegretta – Lombardi Ecologia S.r.l. (avv. Vito Di Natale) contro Comune di Monopoli e nei confronti di Aimeri Ambiente S.r.l.
Contratti pubblici – Gara – Misure cautelari monocratiche – Clausola stand still
Non sussiste pregiudizio irreparabile per la posizione soggettiva del ricorrente, con conseguente rigetto della richiesta di concessione di misure monocratiche, quando tra la data della richiesta ex art. 56 c.p.a. e la prima udienza utile in camera di consiglio intercorra un esiguo numero di giorni, visto e considerato che dal momento della notificazione della domanda cautelare la stipula del contratto è impedita a norma dell’art. 11, c. 10 ter, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

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Con l’art. 44 della legge n. 88/2001 il Parlamento, al fine di adeguare il nostro ordinamento alla direttiva 2007/66/CE, ha delegato il Governo ad emanare il decreto legislativo n. 53/2010 (c.d. direttiva ricorsi).
Il suddetto decreto legislativo apporta sostanziali modifiche al Codice dei contratti pubblici introducendo due periodi dilatori (obbligatori) per la stipula del contratto previsti dalla Direttiva, oltre a sanzioni in caso di violazione degli stessi termini.
Il nuovo comma 10 dell’art. 11, del Codice dei Contratti Pubblici estende il “periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto”, già  previsto, da trenta a trentacinque giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, nel quale il contratto non può comunque essere stipulato. Tale termine dilatorio non si applica allorquando a fronte di una procedura ad evidenza pubblica regolarmente bandita, sia stata presentata od ammessa la sola offerta risultata poi aggiudicataria e non siano state proposte impugnazioni avverso il bando o la lettera di invito, ovvero nell’ipotesi in cui le impugnazioni proposte siano già  state definitivamente rigettate, ovvero ancora nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 60 del Codice.  àˆ stato inoltre previsto l’obbligo di informare i concorrenti di cui al comma 5, lett. a,  della avvenuta stipulazione del contratto mediante una successiva comunicazione, preordinata alla verifica da parte degli interessati del rispetto dei periodi di stand still da parte dell’amministrazione. Con l’art. 11, comma 10 ter, viene inoltre introdotto un secondo periodo di stand still prevedendosi che “se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni a condizione che entro tale termine, intervenga almeno il provvedimento cautelare collegiale di primo grado, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare; ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva”.
Secondo la dottrina non è sufficiente il decorso di 20 giorni, ma è necessario che intervenga un’ordinanza cautelare collegiale o il dispositivo della sentenza.
Per quanto concerne infine gli effetti dell’eventuale violazione della clausola di stand still la giurisprudenza più recente ritiene che quando  la sua inosservanza si verifica senza che concorrano vizi propri dell’aggiudicazione, non si determini l’annullamento di quest’ultima o l’inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva (ex multis Tar Sicilia, Palermo, 23 giugno 2011, n.1150, T.A.R. Lazio, Roma, III ter, 9 dicembre 2010, n. 35816; II, 2 dicembre 2010, n. 35031; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, I, 20 ottobre 2010, n. 942; T.A.R. Campania, Napoli, I, 14 luglio 2010, n. 16776).

Filippo Giorgio

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