1. Pubblico impiego – Concorso – Commissione giudicatrice – Criteri di valutazione- Mancata impugnazione – Riedizione della procedura in esecuzione del giudicato di annullamento della precedente – Conseguenze 
2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Motivi aggiunti avverso provvedimento sopravvenuto – Conversione del rito – Definizione con sentenza abbreviata
3. Sanità  e farmacie – Nomina  responsabili unità  operativa complessa – procedimento – Violazione – Conseguenze
4. Pubblico impiego – Concorsi – Valutazione della commissione – Predeterminazione dei criteri di valutazione – Necessità  anche in caso di riedizione della procedura   

1. La mancata impugnazione della definizione dei criteri di valutazione stabiliti nella procedura concorsuale annullata preclude la possibilità  di impugnazione per violazione del giudicato da parte dell’amministrazione procedente l’individuazione, in sede di riedizione del concorso di criteri di valutazione differenti rispetto a quelli originariamente fissati, in quanto non conformati dal precedente giudicato.
2. In sede di giudizio di ottemperanza, in caso di impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento emanato dall’amministrazione competente fine esecuzione della sentenza oggetto del giudizio,  non v’è necessità  di disporre il mutamento di rito se sussistono i presupposti per la sentenza breve.
3. Qualora per incompatibilità  non sia possibile ricorrere per la nomina di una direttore di unità  operativa complessa a direzione universitaria al procedimento previsto dall’art. 7 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (intesa tra il Rettore e il Direttore generale della ASL sentito il Direttore del dipartimento di appartenenza del dirigente designato) al rettore non è riconosciuta la possibilità  di ricorrere a procedure diverse da quella prevista dall’art. 7 comma 1 lett. a) dello stesso decreto, applicabile per analogia al caso di specie (commissione formata da direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale tra i quali figurano anche gli apicali delle strutture a direzione universitaria, appartenenti ad un elenco nazionale). 
4. In caso di riedizione di una procedura selettiva, la commissione giudicatrice non può individuare nuovi criteri di valutazione rispetto a quelli definiti originariamente nella procedura annullata qualora sia venuta a conoscenza dei nominativi e dei titoli dei soggetti partecipanti alla prima procedura, pena la violazione del principio di imparzialità  secondo il quale la commissione deve procedere alla scelta die criteri quando non ha conoscenza dell’oggetto concreto della valutazione (nella specie era stata data lettura della sentenza di annullamento della prima procedura selettiva con conseguente diffusione delle generalità  dei partecipanti e dei titoli da questi posseduti).

* * *

Cons. Stato, Sez. III; ric.n. 7914 – 2016; decreto presidenziale 4 novembre 2016, n. 1458 – 2016; ordinanza 21 novembre 2016, n. ; sentenza 30 maggio 2017, n. 2558 – 2017
 

Pubblicato il 02/08/2016
N. 01038/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01516/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1516 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Maria
Matteo, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Lofoco C.F.
LFCFRZ60R18A662R, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via
Pasquale Fiore, n. 14;

contro
Università  degli Studi di Foggia, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, sua domiciliataria in
Bari, via Melo, n. 97;
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali
Riuniti” di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’avvocato Simonetta Mastropieri C.F.
MSTSNT67A65D643W, con domicilio eletto presso Loredana Papa, in Bari,
via Calefati, 133;
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca non costituito in giudizio;

nei confronti di
Luigi Nappi, rappresentato e difeso dagli avvocati
Salvatore Dettori C.F. DTTSVT71E14I452V, Ivana Felicetti C.F.
FLCVNI81E46H579S, con domicilio eletto presso Michele Perrone, in Bari,
via Torre Tresca n. 2/A;

per l’ottemperanza
della sentenza n. 1349 del 22 ottobre 2015, emessa
dalla Terza Sezione del TAR Bari, esecutiva, con la quale venivano
accolti il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dalla prof.ssa Matteo e
ascritti al n. r.g. 305/2015, e, per l’effetto, venivano annullati il
verbale del 25 novembre 2014 dei lavori della Commissione esaminatrice
nominata dal Consiglio della Facoltà  di Medicina dell’Università  degli
Studi di Foggia per la valutazione dei candidati nell’ambito
dell’indagine interna per l’attribuzione di un incarico assistenziale di
direzione di struttura complessa dell’Azienda Ospedaliero –
Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia e la deliberazione del
Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
“Ospedali Riuniti” di Foggia, con il riconoscimento delle spese di lite a
favore della ricorrente;
nonchè per la dichiarazione della nullità 
– della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia n.
273 del 30 ottobre 2015;
– della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia n.
275 del 30 ottobre 2015;
– ove occorra, della nota provvedimentale n. prot. 309
del 6/11/2014, a firma del prof. Pantaleo Greco, con la quale il prof.
Luigi Nappi veniva nominato come sostituto, in caso di assenza o
impedimento, per la carica di Direttore della struttura complessa di
Ostetricia e Ginecologia;
nonchè per il risarcimento dei danni, con contestuale richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., subiti e subendi dalla ricorrente
in ragione dell’inottemperanza della sentenza di cui in epigrafe, e si
chiede, altresì, che il Giudice adito indichi, in applicazione del
meccanismo di cui all’art. 114, comma 4, lett e), c.p.a., l’importo
eventualmente dovuto dall’amministrazione resistente in caso di
successive, perpetrate violazioni e/o inosservanza delle statuizioni di
cui al presente giudizio, ovvero per ogni ipotesi di ritardo
nell’esecuzione di quanto statuito con sentenza esecutiva.
Con i motivi aggiunti depositati l’8 giugno 2016, da considerarsi eventualmente come ricorso autonomo ex art. 32 c.p.a.:
per l’annullamento, previa sospensione,
– della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia n.
141 del 29 aprile 2016, con la quale è stato conferito l’incarico di
direzione della Struttura Complessa di Ostetrica e Ginecologia a
conduzione universitaria al prof. Luigi Nappi;
– dei verbali della Commissione Giudicatrice per
l’attribuzione dell’incarico di direzione della Struttura complessa di
Ostetricia e Ginecologia a conduzione universitaria dell’A.O.U.
“Ospedali Riuniti” di Foggia nn. 1 e 2 del 22 gennaio e del 22 marzo
2016, conosciuti solo il 1° aprile20l6, con i quali è stato giudicato,
quale vincitore della procedura selettiva di cui all’avviso prot. n.
27205 VII/1 del 10 novembre 2014, il dott. Luigi Nappi;
– della nota n. 12241 III/15 del 21 aprile 2016 a
firma del Magnifico Rettore dell’Università  degli Studi di Foggia (non
comunicata, nè pubblicata, nè conosciuta dalla ricorrente) con la quale
veniva proposto il conferimento dell’incarico di direzione al prof.
Luigi Nappi;
– della delibera del Consiglio della Facoltà  di
Medicina dell’Università  degli Studi di Foggia, n. prot. 30056 del 25
novembre 2015;
– della delibera del Consiglio della Facoltà  di
Medicina dell’Università  degli Studi di Foggia, n. prot. 30979-V1/2 del 3
dicembre 2015;
– di ogni altro atto precedente, conseguente e
comunque connesso a quelli impugnati, ancorchè non conosciuto, ivi
compresi gli atti endoprocedimentali, comunque collegati all’unico
disegno di preferire il prof. Nappi alla prof. Matteo, senza adeguata
comparazione;
nonchè per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad essere nominata in
luogo e vece del dott. Luigi Nappi a dirigere la ridetta unità  operativa
complessa;
nonchè ancora, per il risarcimento dei danni subiti e
subendi dalla ricorrente in esito alla sua illegittima pretermissione
nella procedura per cui è causa, anche in esito alla reiterazione dei
vizi e delle illegittimità  già  accertate e stigmatizzate da codesto TAR
con la sentenza n. 1349 del 22 ottobre 2015.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
dell’Università  degli Studi di Foggia, dell’ Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia e di Luigi Nappi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

1. La ricorrente, con il ricorso in ottemperanza,
censura l’inerzia dell’Università  di Foggia – chiedendo il risarcimento
del danno conseguente – nel provvedere a dare esecuzione alla sentenza
di questo Tribunale n. 1364/2015, mediante rinnovazione della procedura
selettiva per il conferimento dell’incarico di Direttore della struttura
complessa di ostetricia e ginecologia dell’Azienda ospedaliera
universitaria “Ospedali riunititi” di Foggia.
1. 2. Censura inoltre l’affidamento provvisorio, per
chiamata diretta, di detto incarico per sei mesi rinnovabile fino ad un
anno, allo stesso candidato, prof. Luigi Nappi, che era risultato
vincitore all’esito della selezione annullata dalla predetta sentenza.
2. Con ricorso per motivi aggiunti ha impugnato gli atti della nuova procedura concorsuale, medio tempore avviata, che si è conclusa nuovamente con il conferimento dell’incarico di Direttore della struttura complessa al prof. Nappi.
2.1 Ha dedotto vizi di costituzione della Commissione
giudicatrice, violazione o elusione del giudicato, per avere, la
Commissione, modificato, a favore del dott. Nappi, gli originari criteri
di valutazione, ed eccesso di potere sotto diversi e articolati
profili.
3. Resistono le Amministrazioni intimate e il controinteressato vincitore della rinnovata procedura concorsuale.
4. Alla camera di consiglio, fissata per la
discussione della domanda cautelare, il Collegio ha avvisato le parti
della possibilità  di definire il giudizio con sentenza in forma
semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e quindi, non avendo le
parti avanzato riserva di ulteriori gravami, ha trattenuto la causa per
la decisione nel merito.
5. Il ricorso per l’ottemperanza nella parte in cui
censura l’inerzia dell’Università  deve essere dichiarato improcedibile
per la sopravvenuta riedizione della procedura concorsuale.
5.1. Ne consegue che la domanda di risarcimento dei
danni derivanti dall’inerzia della p.a., non può trovare accoglimento,
dovendosi escludere che la ricorrente abbia subito una perdita a causa
del ritardo nell’avvio di detta procedura, poichè, seppure si fosse
svolta in tempi più rapidi, non ne avrebbe tratto alcuna utilità  in
quanto l’esito della nuova selezione ha favorito il controinteressato.
5.2. La seconda questione, introdotta con il ricorso
in ottemperanza che censura come contrario o elusivo del giudicato il
conferimento in via provvisoria al dott. Nappi dell’incarico di
direttore dell’UOC, è invece infondata poichè esula dal dictum
della sentenza n. 1349/2015 che ha avuto ad oggetto la legittimità  della
procedura concorsuale per la designazione del Direttore di struttura
complessa, mentre il provvedimento censurato mira a far fronte ad una
vacanza temporanea, destinata ad esaurirsi proprio con la riedizione di
detta procedura.
6. Venendo al ricorso per motivi aggiunti, anche la
scelta di sub criteri di valutazione diversi da quelli stabiliti nella
procedura annullata, che secondo la ricorrente sarebbe in contrasto con
la sentenza n. 1349/2015, afferisce ai poteri discrezionali dell’organo
di valutazione, in quanto gli originari criteri non furono conformati
dal precedente giudicato perchè non impugnati, quindi neanche la
decisione di modificarli può ritenersi ad esso contraria.
7. Restano dunque da esaminare le censure di
violazione di legge ed eccesso di potere parimenti introdotte con il
ricorso per motivi aggiunti senza necessità  di disporre il mutamento del
rito in quanto il ricorso per motivi aggiunti, come detto, può essere
definito in sede camerale con sentenza in forma semplificata.
8. Venendo alla prima delle questioni prospettate
dalla ricorrente, inerente alla nomina dei membri della Commissione di
concorso scelti dal Collegio dei professori ordinari di ginecologia e
ostetricia, occorre premettere una breve rassegna delle disposizioni
rilevanti ai fini del decidere.
9. L’art. 15 comma 7 bis lett. c) del d.lg.
502/1992, riprodotto sostanzialmente nell’art. 5 comma 5 del d.lg.
517/1999 e recepito dall’art. 7 comma 7 del protocollo d’intesa del
13.12. 2012 fra l’Università  di Foggia e la Regione Puglia, stabilisce
che la nomina dei responsabili di unità  operativa complessa a
direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d’intesa con
il Rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero,
laddove costituita, la competente struttura di raccordo
interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e
professionale del responsabile da nominare;
10. Nel caso in decisione, tuttavia, il Rettore
dell’Università , con nota del 13.11.2015 n. 28838 (all. 4 doc.ti
dell’Università  depositati il 2.4.2016), ha escluso il ricorso a detta
procedura, stante l’incompatibilità  del direttore del dipartimento
(prof. Greco) accertata dalla sentenza n. 1349/2015.
10.1. Pertanto con delibera del 25.11.2015, il
Consiglio di facoltà  ha deciso di nominare una Commissione giudicatrice
di tre membri designati dal Collegio dei professori ordinari di
ginecologia e ostetricia.
11. La ricorrente sostiene che i commissari avrebbero dovuto essere invece sorteggiati, come previsto dal comma 7 bis lett. a) del citato art. 15, che ai fini della nomina dei direttori di
struttura complessa del Servizio sanitario nazionale dispone: la
selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore
sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura
complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire,
individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo
costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di
struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio
sanitario nazionale.
12. In effetti, escluse le modalità  previste per il
reclutamento dei responsabili di struttura complessa a direzione
universitaria, per incompatibilità  di uno dei soggetti coinvolti nella
scelta, deve ritenersi applicabile la procedura dettata per il
reclutamento dei direttori delle strutture complesse del Servizio
sanitario nazionale previste dallo stesso comma 7 dell’art. 15 del d.lg.
502/1992 sub lett. a).
12.1. La diversa procedura adottata dall’Università  è da un lato atipica, dall’altro non conforme alla ratio del d.lg. 502/1992 e del d.lg. 517/1999 che, nella selezione dei
direttori delle strutture ospedaliere a direzione universitaria, mirano a
coinvolgere anche organi del SSN, tant’è che essa è demandata dall’art.
15 comma 7 bis lett. c) del d.lg 501271992 all’intesa, fra il
Rettore e il Direttore generale della ASL sentito il Direttore del
dipartimento (art. 7 del protocollo d’intesa fra Università  e regione
Puglia).
12.2. La diversa, autoreferenziale procedura
valutativa rimessa esclusivamente a professori universitari designati
senza la previa fissazione di criteri di scelta, appare pertanto
distante dall’ispirazione della normativa indicata.
12.3. Appare certamente più coerente la procedura
prevista dal citato comma 7 lett. a) dell’art. 15 d.lg. 502/1999, cui
per analogia avrebbe dovuto farsi ricorso, per la marcata impronta di
imparzialità  insita nel sorteggio da un elenco nazionale di direttori di
struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio
sanitario nazionale, fra i quali figurano anche gli apicali delle
strutture a direzione universitaria (cfr. all.1 dell’Accordo del
26.9.2013 della conferenza permanente Stato-Regioni).
12.4. Avendo invece l’Università  optato per un sistema
di selezione dei commissari che non garantisce il coinvolgimento
dell’Ente ospedaliero, nè l’imparzialità  della designazione (insita nel
sorteggio), sussiste il vizio di costituzione della Commissione
lamentato dalla ricorrente, che si estende a tutti gli atti da questa
successivamente compiuti.
13. E’ fondato anche il secondo motivo aggiunto nella
parte in cui viene censurata la scelta dei sub criteri di valutazione
perchè effettuata da commissari che conoscevano i titoli presentati
dagli aspiranti.
13.1. Il principio della previa fissazione dei criteri
di valutazione, ribadito nella sentenza n. 1349/2015 di questo
Tribunale, implica chiaramente che l’organo che dovrà  selezionare i
candidati deve procedere alla scelta di detti criteri quando non ha
conoscenza dell’oggetto concreto della valutazione, mentre, nel caso in
decisione, le seguenti circostanze dimostrano che i Commissari ne
avevano ampia e completa informazione:
a) con nota prot n. 32340 del 18.12.2015 l’Università ,
su richiesta del Presidente della Commissione, aveva trasmesso tutta la
documentazione presentata dai due aspiranti all’incarico;
b) durante la riunione convocata per la
specificazione dei criteri di valutazione e prima di procedere a tale
adempimento, il Presidente ha dato lettura della sentenza n. 1349/2015
di questo Tribunale contenente i nominativi dei candidati nonchè ampi e
puntuali riferimenti al curriculum e ai titoli da ciascuno presentati (verbale n. 1 del 22.1.2016 della commissione giudicatrice).
13.2. Ne risulta evidentemente violato, come dedotto
nel ricorso per motivi aggiunti, il principio di imparzialità  poichè,
avendo avuto i membri della Commissione l’occasione e il tempo di
conoscere anticipatamente il curriculum dei candidati, i sub
criteri sono stati adottati a posteriori, senza alcuna garanzia di
astrattezza dei parametri di giudizio, che solo l’anonimato sull’oggetto
della valutazione avrebbe potuto assicurare.
14. Appaiono inoltre insuperabili i profili di
illogicità  evidenziati nel secondo motivo di ricorso con riferimento, ad
esempio, all’attività  didattica che la Commissione ha stabilito, senza
alcuna motivazione, di valutare l’insegnamento tenuto nei corsi di
laurea, ma non quello, più qualificante, tenuto nei corsi di dottorato
di ricerca, o di escludere dai titoli valutabili l’attività  svolta nel
ruolo di Preside di facoltà  (confluito nel ruolo di Direttore di
dipartimento ex l. 240/2010) benchè abbia ad oggetto
iniziativa, promozione e coordinamento delle attività  di ricerca,
didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà  (Statuto
dell’Università  di Foggia in G.U. Serie Generale n. 121 del 27.5.2014).
15. Non possono, invece, essere accolte la domanda di
accertamento del diritto della ricorrente ad essere nominata in luogo
del prof. Luigi Nappi a dirigere l’unità  operativa complessa, nè la
domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’azione
illegittima dell’Università , l’una implicando l’esercizio di
attribuzioni riservate alla pubblica amministrazione, l’altra essendo
rimasta priva di riscontro probatorio.
16. Il ricorso per motivi aggiunti pertanto, assorbita ogni altra questione, va accolto nei limiti suesposti.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a
carico dell’Università  di Foggia, mentre devono essere compensate nei
confronti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia che ha avuto un ruolo meramente formale nella vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per
l’ottemperanza e sul ricorso per motivi aggiunti,
– dichiara il ricorso in ottemperanza in parte improcedibile e in parte lo respinge;
– accoglie, nei limiti spiegati, in motivazione il ricorso per motivi aggiunti.
Pone a carico dell’Università  di Foggia le spese di
giudizio, che liquida in favore della ricorrente in € 3.000,00, oltre
accessori di legge, e le compensa nei confronti dell’Azienda Ospedaliero
-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.
Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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