Giurisdizione – Criterio di riparto – Petitum – Università  degli Studi – Violazione Convenzione – G.O.

Il criterio di riparto di giurisdizione, anche nei rapporti bilaterali tra enti pubblici  è determinato dal petitum sostanziale da individuarsi non tanto in funzione della domanda giudiziale, bensì della causa petendi identificata  con l’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e qualificata dai fatti allegati allo stesso, a nulla rilevando la natura pubblica delle parti coinvolte, nonchè delle determinazione a valle degli accordi stipulati (nella specie oggetti del giudizio era la domanda di accertamento dell’ima adempimento contrattuale della Provincia BAT alla convenzione stipulata con l’Università  ricorrente).

                                                                      *
Cons. St., sez. VI, rc n. 9081 – 2015; sentenza 17 marzo 2016, n. 1104 – 2016

N. 00909/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00659/2014 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2014, proposto da: 
Università  non Statale legalmente Riconosciuta Mediterranea “Jean Monnet ” – Lum di Casamassima,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Giuseppe Orofino e Antonio Barone, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Candalice in Bari, alla via S. Castromediano n. 132; 

contro
Provincia di Barletta Andria Trani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Putignani, 168; Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo Area Nord Barese-Ofantina, Patto Territoriale per l’Occupazione Nord Barese/Ofantino; Comune di Trani, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Caponio in Bari, alla via S.Lioce, n. 52; 

nei confronti di
Università  Tematica Pegaso; 

per l’annullamento
previa concessione di misure cautelari
– della determinazione dirigenziale n. 338 del 10.2.2014, pubblicata in albo pretorio dal 10.2.2014 al 25.2.2014, e mai comunicata alla ricorrente;
– di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresi e nelle parti in cui lesivi alla ricorrente: a) la determinazione dirigenziale n. 212 del 30.1.2014 , con cui si è approvato il bando pubblico per l’erogazione di 100 borse di studio del valore di € 2.500,00 ciascuna in favore di studenti universitari residenti nel territorio provinciale ed iscritti a qualsiasi Università  italiana per l’anno accademico 2013/2014; b) la delibera di G.P. n. 150 del 6.12.2013;
e per il risarcimento
di tutti i danni subiti dall’odierna ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta Andria Trani e del Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Antonio Barone, avv. Antonella Martellotta, su delega dell’avv. Raffaele Guido Rodio e avv. Giovanni Caponio, su delega dell’avv. Michele Capurso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, l’Università  ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale n. 338/2014 con la quale, in modifica delle determinazioni assunte con precedente determina n. 212/2014, la Provincia resistente ha consentito l’elargizione di borse di studio, ciascuna di importo pari a € 2.500,00, in favore di studenti residenti nella B.A.T., iscritti a qualsiasi facoltà  universitaria di giurisprudenza ed economia per l’anno accademico 2013/2014, facendo cadere la clausola di favore per gli iscritti alla LUM, unico Ateneo presente nel territorio della BAT stessa.
La LUM rappresenta, invero, di aver stipulato apposita convenzione con la Provincia in questione, all’esito di procedura selettiva rispetto alla quale era risultata unica partecipante, da cui emerge -per quanto qui rileva- che sarebbe stato istituito dall’Ente provinciale un apposito fondo, a gestione vincolata, teso a garantire prioritariamente l’erogazione di borse di studio e, per i primi due anni, il contributo alle spese di gestione e di impianto (cfr. artt. 4 e 5 della convenzione in questione, sottoscritta il 30.1.2012 e modificata il successivo settembre, versata in atti).
Le determinazioni impugnate avrebbero violato i precedenti accordi con grave pregiudizio per la LUM, essendo quel fondo destinato ad incentivare le iscrizioni presso la sede provinciale dell’Università  stessa, a fronte degli ingenti investimenti affrontati per tale sede in ambito provinciale; ed essendo in effetti prevista la riutilizzazione di eventuali economie registrate al termine del primo anno accademico per gli anni accademici successivi (cfr. in particolare art. 5 della predetta convenzione).
Si sono costitute in giudizio sia l’Amministrazione provinciale sia l’Amministrazione comunale di Trani, con atti depositati rispettivamente in data 9 e 10 giugno 2014, articolando una serie di eccezioni preliminari e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del gravame.
In particolare il Comune di Trani ha eccepito il difetto di giurisdizione, sul presupposto che l’Università  ricorrente stia sostanzialmente facendo valere un’ipotesi di inadempimento contrattuale, determinatosi in fase esecutiva del contratto.
2.- L’eccezione è fondata e va accolta.
Secondo il costante orientamento della suprema Corte, il giudice munito di giurisdizione rispetto ad una determinata controversia va individuato sulla scorta del petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione dellacausapetendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione; a nulla rilevando la circostanza che la tutela del suddetto diritto dipenda dalla legittimità , o meno, di un provvedimento di un ente pubblico (Cass. civ. Sez. Unite, 27-08-2014, n. 18355 e 21-05-2014, n. 11229; in termini Cass. civ. Sez. Unite, ordinanze, 22-09-2014, n. 19893 e 28-05-2013, n. 13178; Cons. Stato Sez. VI, 27-06-2014, n. 3248 e Sez. V, 27-01-2014, n. 396).
Il riportato orientamento è stato da ultimo confermato dalla quinta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2059 del 27 aprile 2015, nella quale si trova così statuito: “Ai fini del riparto tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo, rileva non tanto la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, cioè dell’intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione”.
Nella fattispecie il petitum si sostanzia nella richiesta di adempimento dei precedenti accordi contrattuali, asseritamente violati dalle determinazioni gravate; la causa petendi si identifica con il diritto soggettivo alla corretta esecuzione delle clausole di contratto.
La controversia, pertanto, esula dalla giurisdizione di questo giudice, rientrando -per le caratteristiche dell’azione proposta e della pretesa azionata- nella giurisdizione del giudice ordinario.
3.- In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale la causa potrà  essere riassunta nei termini di legge. In considerazione della peculiarità  della fattispecie, il Collegio ritiene di compensare le spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario;
b) compensa tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio del 19 febbraio 2015 e del 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria