1. Pubblica istruzione – Finanziamenti regionali per formazione post lauream – Bando “ritorno al futuro 2009” –  L.R. 12/2009 – artt. 2 e 3 – Legittimità  costituzionale 


2.  Pubblica istruzione – Finanziamenti regionali per formazione post lauream – Bando “ritorno al futuro 2009” L.R. 12/2009 –  artt. 2 e 3 – Trattato U.E. – Compatibilità 


3. Risarcimento del danno – Danno da attività  provvedimentale – Determinazioni amministrative applicative di leggi regionali – Illecito aquiliano – Esclusione

1. La Corte costituzionale con ordinanza 298/2001 ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità  degli artt. 2 e 3 della L.R. 12/2009 recante le misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi.


2. La Corte di Giustizia europea, con sentenza del 12 dicembre 2013, non rilevava profili di incompatibilità  comunitaria degli artt. 2 e 3 della L.R. 12/2009 recante le misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi.


3. Ove le determinazioni amministrative oggetto di impugnazione siano  meramente applicative di disposizioni regionali di rango legislativo, è esclusa in radice la configurabilità  dell’illecito aquiliano e, conseguentemente, la fondatezza dell’istanza risarcitoria.

N. 00390/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00128/2010 REG.RIC.
N. 01069/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2010, proposto da: 
Dirextra Alta Formazione s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Borioni e Stefano Bertuzzi, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco De Robertis in Bari, alla via Davanzati n. 33; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Bari, alla via Dalmazia n.70; 


sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2010, proposto da: 
Dirextra Alta Formazione s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nonchè Maria e Laura Alloggio e Roberto Chiariello, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Borioni e Stefano Bertuzzi, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco De Robertis in Bari, alla via Davanzati n. 33;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Bari, alla via Dalmazia n. 70; 

nei confronti di
Rossana Pascale; 

per l’annullamento
quanto al ricorso n. 128 del 2010:
-della Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia n.1591 del 2.12.2009, pubblicata in data 3.12.2009 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 194, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico n. 18/2009 (c.d. “Ritorno al futuro”);
-dell’Avviso pubblico n. 18/2009 predisposto dalla Regione Puglia, pubblicato in data 3.12.2009 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 194, relativo alla presentazione di progetti per attività  cofinanziate dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia nell’ambito del POR PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo 1 Convergenza, approvato con Decisione C(2007) 5767 del 21.11.2007 (2007IT051PO005);
-di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenti o, comunque, connessi, ivi inclusi quelli non conosciuti, adottati dalla Regione Puglia in merito agli interventi relativi all’assegnazione di borse di studio post lauream per attività  di specializzazione in Italia ed all’estero per giovani disoccupati ed inoccupati, nell’ambito del POR PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo 1 Convergenza, nella parte in cui sono definiti i requisiti degli istituti privati di formazione avanzata;
nonchè per il risarcimento del danno
in forma specifica e/o per equivalente, con contestuale Questione di Legittimità  Costituzionale dell’art. 2 comma 3, Legge Regionale Puglia 26 maggio 2009, n. 12 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 78 del 29.5.2009);
quanto al ricorso n. 1069 del 2010:
previa adozione delle opportune misure cautelari, anche provvisorie
-della Determinazione Dirigenziale n.701 dell’11.5.2010, pubblicata sul BURP n.86 del 13.5.2010, con la quale la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Formazione professionale ha individuato l’elenco dei candidati a cui è richiesta integrazione documentale ai sensi del paragrafo G dell’Avviso Pubblico n. 18/2009, ed annesso Allegato “A” (composto di 33 pagine);
– della Determinazione Dirigenziale n. 761 del 25.5.2010, pubblicata sul BURP n. 94 suppl. del 27/5/2010, con la quale la Regione Puglia ” Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione ” Servizio Formazione professionale ha disposto le graduatorie definitive relative all’Avviso Pubblico n. 18/2009 (detto “Ritorno al Futuro”), ed annessi Allegati “A” (composto di n. 20 pagine), “B” (composto di n.. 36 pagine), “C” (composto di n. 30 pagine), “D” (composto di n. 104 pagine), “E” (composto di n. 91 pagine) ed “F” (composto di n. 57 per complessive n. 344 pagine;
-degli atti presupposti (già  impugnati con ricorso rg. 128/2010);
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito il difensore avv. Sabina Ornella Di Lecce, per la Regione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame n. 128/2010, la società  Dirextra Alta Formazione a r.l. ha impugnato gli atti di indizione della procedura tesa alla concessione di borse di studio in favore di giovani laureati disoccupati ed inoccupati, per la frequenza di master post laurea erogati da Università  italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale ovvero -per quanto qui rileva- da Istituti di formazione avanzata, sia pubblici che privati con certe caratteristiche di cui si dirà  tra breve.
Con il gravame 1069/2010, poi, la stessa società  unitamente agli ulteriori ricorrenti in epigrafe meglio individuati, ha impugnato i successivi atti del procedimento; in particolare, le graduatorie definitive.
L’iniziativa in questione è nota come “Ritorno al futuro” e si sostanzia -come detto- in un intervento dell’Ente regionale in favore dei giovani laureati, preordinata a valorizzarne le capacità  e le potenzialità  professionali.
Le censure contenute nei predetti ricorsi sono dirette a contestare gli specifici requisiti di qualificazione prescritti per gli Istituti di alta formazione, quale la società  odierna ricorrente, per i quali -ai fini della verifica di affidabilità – l’Avviso richiedeva in via esclusiva l’attività  decennale incentrata sull’organizzazione di master di almeno 800 ore l’anno, nei precedenti “dieci anni”.
Più precisamente, l’avviso di selezione impugnato -testualmente- prescriveva che si trattasse di “..Istituti di formazione avanzata, sia privati che pubblici, che abbiano svolto negli ultimi dieci anni (fino alla data del presente avviso) attività  documentabile di formazione post lauream”, con le seguenti precisazioni: a) che “per attività  di formazione post lauream ci si riferisce ai soli corsi diretti esclusivamente a soggetti già  in possesso di diploma di laurea, la cui durata non sia stata inferiore a 800 ore”di cui almeno 500 in aula e il 30% di stage; b) che l’anzidetta attività  sia stata svolta “..in qualità  di soggetto attuatore e non già  di partner”; c) che “nel caso in cui i mater siano erogati da più Istituti di formazione avanzata in A.T.I. o in A.T.S., l’anzidetto requisito deve essere posseduto da ciascun concorrente”.
Orbene la società  Dirextra, odierna ricorrente, non possedeva il prescritto requisito nei termini di cui all’avviso (cioè 8000 ore nei dieci anni precedenti), sebbene potesse vantare un numero di ore in assoluto più consistente -21.600 ore di lezione- di attività  pregressa alla pubblicazione dell’Avviso,
accumulate tuttavia in cinque anni (anzichè dieci). Di qui la proposizione dei gravami in questione.
Parte ricorrente stessa ha, tuttavia, più volte rimarcato che le determinazioni impugnate -e, in particolare, le clausole dell’avviso di cui si tratta- abbiano testualmente riprodotto le disposizioni di cui all’art.2, comma 3, della legge della Regione Puglia 26 maggio 2009 n.12, pubblicata sul B.U.R.P. n.78 del 29.5.2009 nonchè le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2 della stessa legge, per quanto concerne le specifiche prescrizioni dirette a disciplinare i raggruppamenti; tant’è che ha sollevato in relazione a tali norme sia questione di legittimità  costituzionale che di anti-comunitarietà .
Si è costituita in entrambi i giudizi la Regione Puglia, con atti -rispettivamente prodotti in data 18 febbraio e 15 luglio 2010- eccependo l’inammissibilità  e l’infondatezza dei gravami, anche in relazione alle dedotte questioni.
Questa Sezione, in accoglimento delle censure della società  ricorrente, ha dapprima sollevato questione di legittimità  costituzionale, giusta ordinanza n. 194/2010; e, successivamente, con ordinanza n. 1877/2013, ha rimesso gli atti alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art.267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, onde verificarne la compatibilità  delle predette disposizioni regionali con l’ordinamento comunitario.
Si riportano per completezza le norme in questione.
Il richiamato art. 2 così dispone al secondo comma: “I master scelti dagli interessati devono essere erogati da istituti di formazione avanzata, sia privati sia pubblici, che abbiano svolto, continuativamente, nei dieci anni solari precedenti all’emanazione dell’avviso pubblico relativo alla concessione delle borse di studio, attività  documentabile di formazione post laurea. Per attività  di formazione post lauream ci si riferisce ai soli corsi diretti esclusivamente a soggetti già  in possesso di diploma di laurea, la cui durata non sia stata inferiore a 800 ore. L’attività  erogata deve essere stata svolta in qualità  di soggetto attuatore e non di mero partner. Anche in questo caso i master scelti dagli interessati devono avere una durata complessiva non inferiore a 800 ore, di cui almeno 500 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master”.
L’art. 3, comma 2, presenta invece il seguente tenore: “Nel caso in cui i master prescelti dagli interessati siano erogati da più istituti di formazione avanzata in Associazione temporanea di impresa o in Associazione temporanea di scopo, i requisiti di cui all’articolo 2 devono essere posseduti da ciascun componente di dette associazioni”.
La Corte costituzionale dichiarava inammissibile la questione di costituzionalità  con riferimento ad entrambe le disposizioni (cfr. ordinanza n. 298/2011); e la Corte di Giustizia, con sentenza del 12 dicembre 2013, non rilevava profili di incompatibilità  comunitaria.
All’udienza del 4 dicembre 2014, le cause venivano riservate per la decisione.
2.- In via preliminare, i due ricorsi vanno riuniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 c.p.a., in considerazione dell’evidente connessione sia soggettiva che oggettiva.
Si prescinde, poi, dalle eccezioni preliminari sollevate dalla Regione perchè i gravami -alla luce delle descritte vicende- non possono trovare accoglimento nel merito.
Parte ricorrente stessa, invero, come già  evidenziato sub 1, riconosce che le determinazioni oggetto di gravame -e, in particolare, le clausole dell’avviso impugnate- siano meramente applicative delle disposizioni legislative regionali di cui si è detto al punto precedente; le quali -si ribadisce- hanno superato il vaglio di costituzionalità  e compatibilità  comunitaria e risultano, a tutt’oggi, vigenti.
Di quelle determinazioni amministrative non può, pertanto, mettersi in discussione la legittimità  in relazione ai profili su evidenziati.
Nè, nei gravami in esame, sono articolate censure che prescindano dai profili oggetto della riportata disciplina legislativa regionale.
La legittimità  delle determinazioni amministrative impugnate, meramente applicative di disposizioni regionali di rango legislativo, esclude in radice la configurabilità  dell’illecito aquiliano e, conseguentemente, la fondatezza dell’istanza risarcitoria per equivalente, pure formulata da parte ricorrente.
Considerata, tuttavia, l’evidente complessità  della vicenda ed i molteplici dubbi interpretativi cui ha dato adito, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 c.p.a., li respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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