1. Contributi e sovvenzioni pubblici – Revoca – Rapporto paritetico – Inadempimento del privato – Autotutela privatistica


2. Giurisdizione – Giudice ordinario – Contributi e sovvenzioni pubblici – Mutuo agevolato l. 1.11.1965, n. 1179 – Sanzioni

1. In caso di revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche viene in rilievo lo speciale potere di autotutela privatistica della Amministrazione con cui, nell’ambito di un rapporto paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione. L’atto di revoca si configura, dunque, come declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega la decadenza del diritto di godere del beneficio.
 
2. Le sanzioni riguardanti la risoluzione di diritto del contratto di mutuo agevolato previsto dalla l. 1 novembre 1965, n. 1179 e la decadenza del relativo beneficio per mancata occupazione dell’alloggio nei termini prescritti si collegano in via automatica, senza possibilità  di deroga, ad un fatto obiettivo e si iscrivono in un rapporto di natura negoziale del giudice ordinario.

N. 01372/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2009, proposto da Iaia Antonietta Maria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mariani e Gianni Silvestri, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Mariani in Bari, via Amendola, 21;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella di Lecce, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti di
Intesa San Paolo s.p.a.;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina del dirigente del Servizio Settore Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Puglia, n. 396 del Registro datata 20 ottobre 2008, avente ad oggetto: Art. 12 bis della legge n. 1179/65 – Decadenza per mancata occupazione di un alloggio di edilizia agevolata realizzato dalla Cooperativa edilizia “Gardenia” di Castellana Grotte – Socio assegnatario Iaia Antonietta Maria. Istituto di credito “Banco di Napoli ex San Paolo di Torino”, nonchè della presupposta relazione e proposta del dirigente proponente;
– della nota datata 7 novembre 2008 prot. n. 3445, a firma del dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Puglia, con la quale è stata comunicata il provvedimento dirigenziale n. 396 del 20.10.2008;
– della nota datata 10 marzo 2008 prot. n. 612, a firma del dirigente del Settore Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Puglia;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mariani e Maria Liberti, su delega dell’avv. Sabina Ornella Di Lecce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso ha ad oggetto l’impugnazione, da parte di Iaia Antonietta Maria, della determina del dirigente del Servizio Settore Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Puglia, n. 396 del Registro datata 20 ottobre 2008, avente ad oggetto: «Art. 12 bis della legge n. 1179/65 – Decadenza per mancata occupazione di un alloggio di edilizia agevolata realizzato dalla Cooperativa edilizia “Gardenia” di Castellana Grotte – Socio assegnatario Iaia Antonietta Maria. Istituto di credito “Banco di Napoli ex San Paolo di Torino”».
Parte ricorrente deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme erogate a titolo di contributo sugli interessi;
2) violazione della legge n. 108/1996 e del divieto di applicare tassi usurai;
3) infondatezza della richiesta di pagamento degli interessi legali per omessa costituzione in mora.
Si costituiva l’Amministrazione regionale, resistendo al gravame.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che debba dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso in favore del giudice ordinario.
Invero, ai sensi dell’art. 12, comma 2 decreto legge n. 1022/1965 convertito, con modificazioni, nella legge n. 1179/1965 (disposizione espressamente richiamata nel corpo del gravato provvedimento) “Gli assegnatari e gli acquirenti devono occupare gli alloggi personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado, per non meno di un quinquennio dalla data dell’assegnazione o dell’acquisto. Per lo stesso periodo di tempo è ad essi vietata la locazione o la alienazione dell’alloggio.”.
L’art. 12 bis decreto legge n. 1022/1965 convertito, con modificazioni, nella legge n. 1179/1965 dispone:
“L’inosservanza delle disposizioni degli articoli 8 e 12 importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo contemplato all’art. 4 della presente legge e la decadenza da ogni altro beneficio.”
Con la gravata determina l’Amministrazione regionale dichiarava, ai sensi del citato art. 12 bis decreto legge n. 1022/1965 convertito, con modificazioni, nella legge n. 1179/1965, la decadenza della ricorrente dal contributo agevolato ex art. 4 decreto legge n. 1022/1965 gravante sull’alloggio assegnato alla stessa Iaia Antonietta Maria dalla Cooperativa Edilizia “Gardenia” di Castellana Grotte per mancata occupazione così come disposto dall’art. 12 decreto legge n. 1022/1965.
Ciò comporta in sostanza la revoca di un beneficio pubblico per asserito inadempimento del privato rispetto alle obbligazioni in precedenza assunte per ottenere la sovvenzione.
Viene, quindi, in rilievo una contestazione relativa ad un rapporto di natura meramente negoziale (contratto di mutuo agevolato e sua risoluzione) sindacabile dal giudice munito di giurisdizione sui diritti soggettivi (i.e. giudice ordinario).
Pertanto, nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti di operatività  del principio di diritto affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6 (peraltro invocato da parte ricorrente con la memoria depositata in data 20 settembre 2014):
“Nel caso della revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità  o dell’opportunità  dell’iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell’interesse pubblico), ma lo speciale potere di autotutela privatistica dell’Amministrazione (di cui peraltro l’ordinamento conosce altre tassative ipotesi, le più importanti delle quali si riscontrano nell’esecuzione dei contratti pubblici: cfr. le ipotesi di recesso e risoluzione di cui agli artt. 134-136 d.lg. 12 aprile 2006 recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce), con il quale, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione. L’atto in questione si configura come declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega l’effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del beneficio e trova ragione non già  in una rinnovata ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma nell’asserito inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di esigibilità  del credito. Ne deriva che le contestazioni che investono l’esercizio di tale forma di autotutela, sono sottratte alla giurisdizione del g.a. e sono devolute a quella del g.o.”.
Con specifico riferimento alla vicenda in esame, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 1° luglio 2005, n. 3071 ha evidenziato:
«Le sanzioni riguardanti la risoluzione di diritto del contratto di mutuo agevolato previsto dalla l. 1 novembre 1965 n. 1179 e la decadenza del relativo beneficio (art. 12 bis, medesima l.) per mancata occupazione dell’alloggio nei termini prescritti (quinquennio) si collegano in via automatica, senza possibilità  di deroga, ad un fatto obiettivo e si inscrivono in un rapporto di natura negoziale (contratto di mutuo agevolato e sua risoluzione) sindacabile dal g.o.».
Si deve, conseguentemente, affermare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà  essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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