Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Decisione – Sopravvenuta carenza di interesse – Cessazione della materia del contendere

Con la declaratoria di cessata materia del contendere il ricorrente, a seguito del provvedimento emanato dall’amministrazione nel corso del giudizio riceve piena soddisfazione dell’interesse ivi dedotto con il ricorso principale, mentre  la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse consiste in una pronuncia di rito con cui si individua l’insorgere da parte del ricorrente, a seguito dell’attività  amministrativa svolta, di un interesse diverso rispetto a quello originariamente dedotto in giudizio che, pertanto, non viene più coltivato (nel caso di specie la declaratoria di cessazione della materia del contendere era stata conseguenza dell’emanazione da parte dell’amministrazione intimata di un provvedimento di esclusione di VIA del progetto di interesse della società  ricorrente che aveva sostituito quello originario impugnato, di segno contrario,  di assoggettabilità  a VIA, con piena soddisfazione, quindi del ricorrente).
* * *
La sentenza n. 1356/2014 è identica nella massima. 

N. 01355/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00948/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2010, proposto da: 
Daunia Wind S.r.l. e Margherita S.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Mescia e Antonio Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni, 210;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto presso la sede regionale, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 

per l’annullamento
previa sospensiva dell’efficacia
della determinazione n. 90 del 22 marzo 2010 adottata dal Dirigente dell’Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche – Servizio Ecologia – Assessorato all’Ecologia – Regione Puglia, avente ad oggetto: “L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. ti. 16/06 – Procedura di verifica di assoggettabilità  a Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Monteleone di Puglia (Fg.) – Proponente: Daunia Wind S.r.l.”, comunicata in data 23 aprile 2010;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia e Maria Liberti, per delega dell’avv. Tiziana Teresa Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 23 giugno 2010, le società  Daunia Wind S.r.l. e Margherita S.r.l. ricorrevano al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, instando per l’annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari, dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Lamentavano, in estrema sintesi, l’avvenuto assoggettamento a valutazione di impatto ambientale di un progetto di impianto eolico a realizzarsi in agro di Monteleone di Puglia.
Con ordinanza n. 508 in data 8 luglio 2010, l’introdotta istanza cautelare veniva accolta, con sospensione dei provvedimenti impugnati.
Con successiva ordinanza n. 4850 del 20 ottobre 2010, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato respingeva l’appello cautelare, confermando l’ordinanza adottata in prime cure.
Con nota prot. n. 15364 del 28 ottobre 2010, l’Ufficio Energia della Regione Puglia riattivava il procedimento di autorizzazione unica, all’uopo convocando apposita riunione della conferenza di servizi.
Conclusisi positivamente i lavori della detta conferenza, in conformità  alla relazione istruttoria adottata sul punto, con Determina Dirigenziale n. 114 del 2 maggio 2011, il Servizio Energia della Regione Puglia rilasciava la richiesta autorizzazione unica in favore della Margherita S.r.l., successivamente volturata in favore della Daunia Monteleone S.r.l..
All’esito del percorso amministrativo svoltosi e anche al netto dei suoi successivi conformi sviluppi – cfr. parere favorevole sulla verifica di assoggettabilità  a V.I.A. rilasciato dalla Provincia di Foggia con determinazione n. 38 in data 8 gennaio 2014 – la ricorrente chiedeva, in primo luogo, l’accoglimento dell’introdotto ricorso; ove ne fossero ritenuti sussistenti i presupposti, chiedeva dichiararsi la sopravvenuta acquiescenza dell’Amministrazione regionale o, comunque, la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
Con atto di stile, pervenuto in Segreteria in data 25 settembre 2010, si costituiva in giudizio la Regione Puglia.
Con memoria difensiva pervenuta in Segreteria in data 8 marzo 2014, l’Avvocatura regionale ricapitolava i fatti per come svoltisi nell’episodio di vita amministrativa sottoposto a scrutinio, eccependo l’improcedibilità  del ricorso per carenza di interesse a fronte dell’avvenuta emanazione della citata determinazione n. 38 in data 8 gennaio 2014; evidenziava comunque come detto parere di esclusione di assoggettabilità  a V.I.A. risultasse comunque scaduto, a fronte di una proroga mai chiesta al competente Ufficio regionale; da ultimo, per mero tuziorismo difensivo, la difesa regionale auspicava una revisione delle statuizioni di questo T.A.R. in ordine al perfezionamento del silenzio assenso sulle istanze di screening relative alla esclusione di assoggettabilità  a V.I.A., instando comunque, nel merito, per il respingimento integrale dell’introdotto ricorso.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2014, sentite le parti, la causa veniva definitivamente riservata per la decisione.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di dover dichiarare ai sensi dell’art. 34, comma 5 cod. proc. amm. la cessazione della materia del contendere.
Il caso di specie riporta all’attenzione di questo Tribunale un ulteriore episodio di vita amministrativa in cui si manifesta l’elevato livello di conflittualità  sussistente fra le parti del presente giudizio.
Al di là  delle reciproche, strumentali, richieste di accoglimento e di respingimento del ricorso introduttivo, ad una analisi serena ed oggettiva dei fatti di causa emerge come con la Determinazione n. 38 del 8 gennaio 2014, la Provincia di Foggia abbia espresso “parere favorevole sulla verifica di assoggettabilità  a V.I.A. con le medesime prescrizioni indicate nell’atto di A.U. n. 114 del 02/05/2011 emesso dalla Regione Puglia”.
A prescindere da ogni valutazione di tipo sostanzialistico sul provvedimento in esame, esso costituisce ai sensi dell’art. 34, comma 5 cod. proc. amm. formale ed integrale soddisfazione della pretesa attivata con il ricorso principale.
Con detto ricorso, infatti, si mirava all’annullamento della Determinazione n. 90 del 22 marzo 2010 adottata dal Dirigente dell’Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche – Servizio Ecologia – Assessorato all’Ecologia – Regione Puglia, avente ad oggetto: “L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. ti. 16/06 – Procedura di verifica di assoggettabilità  a Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Monteleone di Puglia (Fg.) – Proponente: Daunia Wind S.r.l.”, comunicata in data 23 aprile 2010, in cui il citato Ufficio si era espresso in merito al sub-procedimento di screening proponendo l’assoggettamento a V.I.A. del progetto proposto dalla ricorrente, in tesi, con ciò andando in contrasto con i legittimi interessi di quest’ultima.
Poichè la citata Determinazione n. 90 del 22 marzo 2010 appare essere integralmente superata dalla Determinazione n. 38 del 8 gennaio 2014, la materia del contendere risulta cessata.
Deve altresì precisarsi che, in considerazione dell’attività  provvedimentale determinatasi nel caso di specie, non si è verificato un sopravvenuto difetto di interesse, ma una cessazione della materia del contendere in senso stretto.
In linea di diritto, la distinzione fra le due figure processuali è da ravvisare nella diversa soddisfazione dell’interesse del ricorrente all’esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso: il sopravvenuto difetto di interesse opera, infatti, quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell’assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l’amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 11 marzo 2013 n. 1477; id., 31 dicembre 2009 n. 9292).
Da ultimo, in punto di spese di lite, l’accesa conflittualità  fra le parti e l’avvenuta conclusione della vicenda in esame con la soddisfazione in via amministrativa della pretesa vantata dal ricorrente, in uno con le peculiarità  del caso di specie, suggeriscono al Collegio di ritenere sussistenti i gravi ed eccezionali motivi di legge funzionali a che si disponga l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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