Pubblico impiego – Concorso – Elaborato scritto – Parziale identità  tra elaborati di concorrenti diversi – Plagio – Comunanza di preparazione – Differenze 

Deve ritenersi illogica ed inverosimile l’affermazione di imputabilità  a mera comunanza di preparazione dell’identità  di numerosi periodi espositivi tra due elaborati scritti prodotti da due distinti concorrenti ad un concorso pubblico, poichè risulta di comune esperienza il fatto che l’uguale preparazione conduca semmai ad uguaglianza di passaggi argomentativi ma non certo di identità  di forme espositive.

N. 01066/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01022/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Giovanna Stasi, rappresentata e difesa dall’avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, n.43; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Commissione Concorso Dirigenti Scolastici, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici siti in via Melo, n. 97, è domiciliato; 

nei confronti di
Anna Maria Vernaleone; 

per l’annullamento
– del provvedimento di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso per esami e per titoli per il reclutamento di n. 236 dirigenti scolastici nel ruolo della regione Puglia per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con decreto del direttore generale 13.07.2011, pubblicato sul sito web dell’ufficio scolastico regionale per la Puglia e del miur in data 4.5.2012 in virtù di provvedimento del vicedirettore generale dell’ufficio scolastico regionale per la Puglia 4.5.2012 n. aoodrpu 2932/usc;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale e, tra questi, segnatamente, l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato sul sito web in data 4.5.2012, nonchè i verbali con i quali la 2^ sottocommissione ha giudicato insufficienti le prove scritte sostenute dalla ricorrente (verbale 17.01.2012 n. 13 e le allegate schede di valutazione del candidato n. 141/a e 141/b).
motivi aggiunti:
-nei limiti in cui non ricomprende, tra i nominativi, quello della ricorrente-
della graduatoria generale di merito definitivamente approvata con ddg 9.8.2012, prot. n. aoodrpu5853, come modificata con ddg 14.09.2012 prot. n. aoodrpu6429, che pure si impugna, resa dal ministero dell’istruzione dell’università  e della ricerca – ufficio scolastico regionale per la Puglia, all’esito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 236 dirigenti scolastici nel ruolo della regione Puglia per la scuola primaria, secondaria di primo grado e per gli istituti educativi, indetto con decreto del direttore generale 13 luglio 2011; dell’anteriore graduatoria generale di merito in via provvisoria del 13 luglio 2012, pubblicata con nota del 27.07.2012 prot. n. aoodrpu5673, sottoscritta dal vice direttore generale, Ruggiero Francavilla;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi compresi quelli impugnati con il ricorso introduttivo.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Commissione Concorso Dirigenti Scolastici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppina Capodacqua, su delega dell’avv. Valeria Pellegrino e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato al concorso per esami e per titoli per il reclutamento di 236 dirigenti scolastici nel ruolo della regione Puglia per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con decreto del direttore generale del 13.07.2011.
I suoi elaborati sono stati contrassegnati con i nn. 141 A e 141 B.
Non è stata ammessa a sostenere le prove orali perchè, nel corso della correzione di altri elaborati (144 A e 144 B, risultati poi appartenere al coniuge, anch’egli candidato) , la commissione ha riscontrato che gli elaborati 141 A e 144 A presentavano numerosi identici periodi, dando atto di aver proceduto ad attenta verifica (v. verbale n. 13 del 17.1.2012).
Impugna, con il ricorso principale, il provvedimento di non ammissione alle prove orali e con quello per motivi aggiunti la graduatoria generale di merito, definitivamente approvata con d.d.g. del 9.8.2012, proponendo avverso tali atti identici motivi di ricorso.
Dopo la reiezione dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16.5.2013.
L’esame delle eccezioni di inammissibilità  sollevate dall’Avvocatura distrettuale risulta superflua, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.
Preliminare è l’esame della prima doglianza con cui si censura “l’annullamento” della prima prova da parte della commissione (rectius: l’esclusione del candidato ex art. 13 DPR n. 487/1994).
La puntuale memoria della difesa di parte ricorrente, con cui articolatamente si mira a confutare l’argomentazione esposta nell’ordinanza di reiezione dell’istanza cautelare, impone di meglio chiarire il ragionamento seguito dalla Sezione.
Giova premettere che dalla stessa impostazione seguita nel ricorso, emerge che incontestata è la somiglianza tra i due elaborati che hanno determinato l’esclusione.
Ciò che la difesa nega è che sussista l’ipotesi di plagio (cioè di copiatura), allegando che l’identità  dei periodi sia imputabile alla comune preparazione tra i candidati (che risultano essere anche coniugi).
In altri termini – questa riassuntivamente la tesi esposta negli scritti difensivi- è vero che i due elaborati si assomiglino, ma ciò non è dipeso dal plagio, ma solo dalla identità  di “percorsi di preparazione ed espositivi” dei candidati.
L’argomentazione della Sezione in ordine alla natura fidefacente del verbale che attesta l’identità  di molte parti del testo degli elaborati non attiene il giudizio (di ritenuto plagio), bensì la circostanza di fatto (oggetto di accertamento e non di valutazione da parte della Commissione) che vi sia identità  parziale tra i due scritti. Tanto ha voluto chiarire il Collegio con l’ordinanza cautelare.
Il che, a ben guardare, è perfettamente in linea con le argomentazioni difensive che non negano le similitudini riscontrate, bensì confutano la spiegazione che di esse la Commissione ha ritenuto.
Ciò posto, deve ritenersi che l’argomentazione difensiva, secondo cui la identità  di svariati periodi sia imputabile a comunanza di preparazione, è illogica ed inverosimile, in quanto risponde a dato di comune esperienza che la uguale preparazione non conduce mai ad uguaglianza di forme espositive, ma al più di percorsi argomentativi, come dimostra la dirimente considerazione che gli alunni di una stessa classe (che, dunque, ricevono uguali insegnamenti), mai li recepiscono, elaborano ed espongono in forme anche solo parzialmente identiche.
La doglianza va respinta, pertanto.
Le ulteriori censure risultano, a questo punte, prive di interesse, in quanto non possono superare il giudizio di esclusione.
Le spese, data la particolarità  della vicenda oggetto di giudizio, non vengono compensate, come in analoghe controversie, ma seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte infondati ed in parte inammissibili per difetto di interesse.
Condanna la ricorrente Stasi Giovanna, al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione costituita, che liquida in euro 800,00, omnicomprensivi per diritti ed onorari, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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