Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Provvedimento emanato in corso di causa – Cessazione della materia del contendere – Soccombenza della p.A.

L’attività  della p.A. soddisfa l’interesse qualificato del ricorrente e soltanto sopraggiunta alla proposizione del ricorso avverso la sua illegittima inerzia ma comporta la cessazione della materia del contendere con conseguente condanna alle spese di giudizio dell’amministrazione intimata, in quanto sopraggiunta alla proposizione del ricorso avverso il silenzio (nel caso di specie la richiesta di iscrizione nell’elenco delle scuole non paritarie difetta di interesse per il ricorrente  in conseguenza del riconoscimento dello status di scuola paritaria, riconoscimento sopravvenuto, tuttavia, alla proposizione del ricorso). 
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La sentenza Tar Puglia. Bari, sez. II, n. 628 – 2013 è identica nella massima.
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N. 00629/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01300/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2012, proposto da: 
I.P.A.B. Istituto Educativo Asilo Infantile “Matteo Trotta”, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Irmici, con domicilio eletto presso Antonio Distaso in Bari, c.so Vittorio Emanuele N.60; 

contro
U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento contenuto nella nota prot. n. 4739 del 29.6.2012, successivamente pervenuta, con il quale il vice-direttore dell’u.s.r. ha respinto l’istanza dell’istituto ricorrente di iscrizione nell’elenco regionale delle scuole non paritarie, con decorrenza dall’anno scolastico 2012/2013;
– ove occorra, della nota dell’u.s.r. prot. n. 4135 del 14.6.2012;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il Pres. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Ignazio Lagrotta, su delega dell’avv. Raffaele Irmici e avv. dello Stato F.
Manzari;
 

Considerato che, con nota depositata in data 17/01/2013, la difesa erariale ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, in conseguenza del sopravvenuto riconoscimento all’istituto ricorrente (decreto n. 8647 del 10/12/2012) dello status di scuola paritaria, che determina il venir meno dell’interesse all’iscrizione nell’elenco delle scuole non paritarie, trattandosi di attività  scolastica alternativa a quella della scuola dell’infanzia paritaria.
Ritenuto, tuttavia, che dal contegno inerte assunto dall’Amministrazione, che solo dopo la proposizione del ricorso ha soddisfatto la pretesa dell’interessato, determini la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio nella misura forfettaria indicata in dispositivo, secondo la regola della soccombenza virtuale;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, nella misura di euro 900,00 oltre c.u., i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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