Istruzione pubblica – Università  – Professori associati – Retribuzione – Decorrenza dalla conferma in ruolo – Illegittimità 

Il riconoscimento del servizio dei professori associati va attuato, ai fini retributivi, dalla decorrenza della nomina e dell’effettiva presa di servizio e non dalla conferma in ruolo (così come  viceversa disposto, nel caso di specie, dal decreto rettorale dell’Università , con conseguente condanna di quest’ultima  al pagamento delle somme dovute quali differenze stipendiali in relazione alla  effettiva data di decorrenza della retribuzione).

N. 00320/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2007, proposto da Biagio Fedele, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Garofalo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, 5; 

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’accertamento
dell’illegittimità  della mancata ottemperanza da parte dell’Università  degli Studi di Bari a quanto richiesto dal ricorrente con istanza depositata il 20 novembre 2006;
nonchè per la condanna dell’Università  degli Studi di Bari al pagamento delle somme dovute quali differenze tra lo stipendio spettante e quello percepito, in relazione alla diversa decorrenza dal 25 novembre 1985 (data di effettiva assunzione in servizio);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Università  degli Studi di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Savio Picone, nessuno comparso per le parti;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente, professore associato presso l’Università  degli Studi di Bari fino al 31 ottobre 2004 (data del pensionamento per raggiungimento del limite di età ), agisce per il riconoscimento del diritto alle differenze stipendiali correlate alla decorrenza dalla effettiva presa di servizio (25 novembre 1985), anzichè dalla conferma in ruolo (25 novembre 1988), così come viceversa disposto con decreto rettorale n. 5659 del 13 novembre 1990;
Considerato che l’Università  si è costituita con memoria di stile e nulla ha eccepito in senso contrario alla pretesa del ricorrente;
Considerato quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, con riguardo a fattispecie analoghe, nel senso che il riconoscimento del servizio prestato dai professori associati va computato, ai fini retributivi, con decorrenza dalla conferma in ruolo ovvero dalla nomina in ruolo, in applicazione di quanto disposto dall’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980 (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VI, n. 4589/2005);
Ritenuto, per quanto detto, di dover accogliere il ricorso, anche in relazione alla domanda avente ad oggetto gli interessi e la rivalutazione monetaria (da computarsi secondo i principi affermati da Cons. Stato, ad. plen., n. 18/2012), con condanna dell’Università  degli Studi di Bari alla refusione delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e condanna l’Università  degli Studi di Bari al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute quali differenze stipendiali, per effetto della decorrenza del trattamento dal 25 novembre 1985 (data di effettiva assunzione in servizio), il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione secondo le modalità  indicate in motivazione.
Condanna altresì l’Università  degli Studi di Bari al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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