Giurisdizione – Del giudice ordinario – Quantificazione canoni demaniali marittimi – Sussiste

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in materia di contestazione della quantificazione di canoni demaniali marittimi, in considerazione del contenuto meramente patrimoniale della questione proposta, atteso che l’inquadramento della domanda deve essere effettuato esclusivamente sulla base della combinata lettura del petitum e della causa petendi. Infatti, anche nel contesto di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è fatta salva la giurisdizione dell’G.O. per tutte le controversie concernenti indennità , canoni ed altri corrispettivi (in tal senso sia l’art. 5 comma 2 l. 1034/1971, in combinato disposto con l’art. 33 del D.Lgs. 80/1998, sia l’art. 133 c.p.a.).


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Vedi, Cons. St. sez. VI, sentenza 20 dicembre 2012, n. 6587 – 2012; decreto 21 novembre 2012, n. 4612 – 2012; ric. n. 8193 – 2012


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N. 01846/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01306/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2012, proposto da: 
Pamar S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Rotunno, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Autorita’ Portuale del Levante di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Fulvio Mezzina, con domicilio eletto presso Ignazio Fulvio Mezzina in Bari, Piazzale C.Colombo1 – Autorit.Port.; 

per l’annullamento
– della nota prot. n. 0006315/2012 notificata a mano del 18.07.2012 a firma del responsabile dell’area demanio, nonchè delle allegate determine presidenziali aventi ad oggetto la quantificazione dei canoni demaniali marittimi per le annualità  2011 e 2012 (docc. sub 1) relativi alla concessione per licenza n. 25/10 intestata all’odierna ricorrente (doc. 2), tutti determinati secondo le disposizioni contenute nel decreto dell’autorità  n. 10 del 5 ottobre 2011 (doc. 3);
– della precedente nota prot. n. 2038/2012 contenente richiesta di versamento dei canoni demaniali marittimi relativi all’annualità  2011 (doc. 4);
nonchè
– di tutti gli atti, anche materiali, ad esse presupposti, conseguenti e connessi ancorchè non nominati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorita’ Portuale del Levante di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi Rotunno e Ignazio Fulvio Mezzina;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Considerato che:
– la società  ricorrente impugna i provvedimenti di cui in epigrafe, recanti la quantificazione dei canoni demaniali marittimi per le annualità  2011, 2012 e ne chiede l’annullamento;
– la ricorrente, a sostegno della domanda proposta, deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione art. 13 comma 1 lett. a) l. 84/94 e art. 7 l. 444/93, violazione art. 1 commi 250-253 l. 296/2006 (Finanziaria 2007);
2) violazione art. 9 comma 1 n. 6) D.P.R. 633/72 e artt. 40 D.P.R. 131/86 e 1 comma 993 legge 296/2006;
3) violazione art. 17 comma 2 Regolamento navigazione marittima e art. 1 l. 241/90, nonchè eccesso di potere per manifesta ingiustizia.
– Si è costituita in giudizio l’Autorità  Portuale del Levante di Bari, eccependo nell’ordine: difetto di giurisdizione, irricevibilità , inammissibilità  e infondatezza nel merito;
– il Presidente del Collegio, nel corso dell’odierna Camera di Consiglio, ha reso edotte le parti dell’intendimento del Collegio medesimo di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata;
– le parti nulla hanno osservato sul punto e il ricorso è stato quindi introitato per la decisione.
Rileva il Collegio che la cognizione del ricorso in esame rientra nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario.
Non può infatti condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui la questione rientrerebbe nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, non contestandosi la quantificazione del canone demaniale in sè considerata, bensì censurandosi la legittimità  dell’esercizio del potere dell’Amministrazione del canone demaniale.
Deve infatti evidenziarsi che già  l’art. 5 comma 2 l. 1034/1971 in combinato disposto con l’art. 33 del D.Lgs. 80/1998, nel contesto di una giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, facevano comunque salva la giurisdizione dell’A.G.O. per tutte le controversie concernenti indennità , canoni ed alti corrispettivi e che ai sensi dell’art. 133 del D.lgs. 104/2010 “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ¦ le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità , canoni ed altri corrispettivi”.
Rileva il Collegio che la questione proposta con il ricorso in esame presenta contenuto meramente patrimoniale e che tale natura non viene incisa dalla circostanza che si assuma l’illegittimità  della attività  amministrativa volta alla determinazione del canone demaniale, atteso che l’inquadramento della domanda deve essere effettuato esclusivamente sulla base della combinata lettura del petitum e della causa petendi.
Ricorre pertanto giurisdizione del Giudice Ordinario.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito in favore del Giudice Ordinario previa riassunzione nei termini di rito processual-civilistico.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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