1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Interesse a ricorrere – Ordinanza  cautelare – Provvedimento assunto in esecuzione dell’ordinanza – Improcedibilità  del ricorso – Non sussiste
2. Pubblica istruzione – Scuola – Provvedimento di diniego di nulla osta per ritiro
dello studente – Erronea presupposizione vigenza sanzione disciplinare – Illegittimità 

1. L’interesse a ricorrere non viene meno per il solo fatto che la pubblica Amministrazione, a seguito del provvedimento cautelare del giudice, abbia modificato l’atto impugnato in senso conforme alla domanda giudiziale, atteso che, in questo caso, l’efficacia dei provvedimenti eventualmente adottati è subordinata all’esito del giudizio di merito, in ragione della natura strumentale della tutela cautelare.
2. E’ illegittimo il provvedimento di diniego di
nulla osta in ordine alla richiesta di ritiro del figlio minore dalla scuola,
fondato sulla presunta perdurante vigenza della sanzione disciplinare della
sospensione dalle lezioni, qualora la sanzione sia già  espiata alla data di
proposizione dell’istanza di nulla osta e non sia sottoposta ad alcun termine
iniziale o condizione. 

N. 00588/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01053/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2001, proposto da: 
De Santis Francesco e Roberto Anna, nell’interesse di De Santis Emanuele, rappresentati e difesi dall’avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso Fulvio Mastroviti in Bari, Quintino Sella, 40; 

contro
Istituto Tecnico Commerciale Statale “C. Vivante”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– della nota racc. A.R. prot. n. 1571 – F/P del 15.03.2001 a firma del Preside dell’I.T.C. “C. Vivante”, recante comunicazione del diniego di nulla osta in ordine alla richiesta presentata dai ricorrenti per il ritiro dalla scuola del figlio Emanuele;
– della nota racc. A.R. prot. n. 1767 del 23.03.2001, a firma del Preside dell’I.T.C. “C. Vivante”, con cui si dà  comunicazione che la sospensione dalle lezioni per quindici giorni effettivi dell’alunno De Santis Emanuele decorrerà  “dal giorno 28 marzo fino al giorno 19.04.2001”;
– di ogni altro provvedimento presupposto e connesso ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “C. Vivante”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. F.Mastroviti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame i ricorrenti, nell’interesse del figlio all’epoca minore, impugnano il provvedimento di cui in epigrafe, con cui l’Amministrazione ha denegato il nulla osta per il ritiro dalla scuola del predetto minore.
L’alunno De Santis Emanuele frequentante nell’A.S. 2000/2001 la classe III Sez. A preso l’I.T.C. “Vivante” di Bari, responsabile di comportamento rilevante ai fini disciplinari, è stato sospeso dalle lezioni per la durata di giorni 15, comunicata ai genitori dell’alunno con nota del 17.02.01.
In data 8 marzo 2001 i ricorrenti, al fine di consentire al figlio di poter essere ammesso come privatista agli esami di idoneità  alla classe successiva, hanno proposto istanza finalizzata ad ottenere il nulla osta per il ritiro del figlio dalla scuola.
A tale istanza hanno fatto seguito gli impugnati provvedimenti di diniego.
I ricorrenti deducono il seguente articolato motivo di censura:
1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 193 del D.Lgs. 297/94 in relazione all’art. 328 D.Lgs. citato, nonchè agli artt. 4 del D.P.R. 249/98, 14 D.P.R. 275/99 e 9 del Regolamento d’Istituto, nonchè eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 671 del 7.06.01 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
All’udienza del 2.02.2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Occorre anzitutto premettere che, sulla base della tutela cautelare a suo tempo accordata ai ricorrenti, il minore ha dapprima conseguito l’idoneità  alla classe successiva quale privatista in data 10.07.01 e successivamente conseguito il diploma in ragioneria; tanto tuttavia in esecuzione e a seguito dell’ordinanza cautelare di cui sopra, persistendo conseguentemente l’interesse a ricorrere.
Quanto al merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Ed invero, a prescindere dalla circostanza dell’applicabilità  o meno dell’art. 4 R.D. 643/1925 (che prevede come condizione ostativa al ritiro dalla scuola la pendenza di procedimento disciplinare, ma con specifico riferimento alla diversa ipotesi dell’istanza di ritiro per trasferimento presso altro istituto nel corso dell’anno scolastico), gli impugnati provvedimenti devono ritenersi comunque illegittimi per vizio di eccesso di potere per erronea presupposizione.
Con l’impugnato provvedimento del 15.03.01, il Preside dell’Istituto ha rifiutato il nulla osta, sul presupposto della non regolare posizione dell’alunno nei rapporti disciplinari, atteso che la sanzione avrebbe avuto corso solo dopo la scadenza del termine per la proposizione di eventuali gravami avverso la decisione del Consiglio di Disciplina.
A tale nota ha fatto seguito quella ulteriore in data 23.03.01, con cui si comunicava ai ricorrenti che essendo scaduti i termini per l’eventuale impugnazione del verbale del Consiglio di disciplina, la sanzione disciplinare della sospensione per 15 giorni avrebbe avuto inizio con decorrenza dal 28.03.01 e fino al 19.04.01.
Ciò premesso, rileva il Collegio che detti provvedimenti risultano illegittimi nella misura in cui il diniego presuppone una presunta perdurante vigenza della sanzione disciplinare della sospensione, che doveva viceversa ritenersi già  espiata alla data di proposizione dell’istanza di nulla osta (10.03.01).
Ed invero i ricorrenti avevano proposto una prima istanza di rilascio del nulla osta per il ritiro del figlio dalla scuola, protocollata in arrivo al n. 864 del 13.02.01, cui ha fatto seguito un primo diniego prot. 906F/P del 15.02.01, con cui si negava il nulla osta essendo in corso un procedimento disciplinare.
Proprio sulla base di tale provvedimento, che infatti non è stato impugnato, i ricorrenti, dopo l’adozione e la comunicazione del provvedimento disciplinare preannunciato, hanno atteso il decorso del termine di sospensione dalle lezioni e, quindi, la compiuta definizione del procedimento disciplinare, coincidente con la espiazione della sanzione irrogata, prima di riproporre l’istanza.
Occorre infatti ricordare che la sanzione disciplinare, irrogata a seguito della riunione del Consiglio di disciplina del 16.02.01, è stata comunicata con raccomandata A/R ai ricorrenti prot. 942 del 17.02.01 ricevuta in data 19.02.01.
In detta comunicazione, di carattere definitivo, non risulta previsto alcun differimento del dies a quo di espiazione della sanzione disciplinare, nè indicata alcuna condizione sospensiva o termine per l’esecuzione della sanzione medesima.
Tale condizione o termine iniziale è stato viceversa apposto dal Preside dell’istituto solo con gli impugnati provvedimenti ( del 15.03.01, confermato e integrato con successivo in data 23.03.01).
Viceversa, i ricorrenti avevano proposto la seconda istanza in data 10.03.01, proprio in ossequio alle statuizioni contenute nel primo diniego del 15.02.01 (attesa all’epoca la pendenza della vicenda disciplinare), riproponendo l’istanza solo in data 10.03.01, allorchè il termine di sospensione dalle lezioni doveva ritenersi già  esaurito e la sanzione disciplinare totalmente espiata.
I ricorrenti,infatti, non hanno medio tempore fatto frequentare le lezioni al figlio proprio sul presupposto della piena ed immediata operatività  della sanzione, la cui esecuzione non era stata assoggettata ad alcun termine iniziale o condizione , dovendosi conseguentemente individuare il dies a quo della sospensione dalle lezioni in data dal 19 febbraio 2001.
Ciò in omaggio al principio di affidamento in buona fede, nonchè in conformità  del principio efficacemente sintetizzato nel noto brocardo “quod sine die debetur, statim debetur”.
Illegittimamente pertanto l’istituto ha ritenuto di introdurre un termine o condizione sospensiva di cui non vi è traccia alcuna nel finale e definitivo provvedimento di irrogazione della sanzione.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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