1. Pubblico Impiego – Corso-concorso per reclutamento di dirigenti scolastici – Requisiti di ammissione al corso: essere in servizio presso le istituzioni scolastiche statali e aver svolto la funzione di preside incaricato per almeno un anno –  Incarico di coordinatrice pedagogica con funzione direzionale presso scuola paritaria – Equiparazione del titolo – Impossibilità 
 
 
2. Processo amministrativo – Clausola lesiva contenuta nel bando di gara – Mancata sua impugnazione da parte del ricorrente – Inammissibilità  del ricorso
 

1. Ove nel  bando del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici sono  richiesti, quali requisiti di partecipazione, la permanenza in servizio presso le istituzioni scolastiche statali e l’aver ottenuto per un anno l’incarico di preside, l’attività  svolta da una candidata di coordinatrice pedagogica con funzioni direzionali presso una scuola materna paritaria non soddisfa detti  requisiti, giacchè l’interessata  non svolge il servizio presso la scuola statale nè ha ottenuto incarichi di presidenza, questi ultimi essendo  riservati, per l’appunto,  agli insegnati di ruolo nella scuola pubblica.
 
 
2. Ove nel bando siano prescritti, con apposita clausola, tra i requisiti di partecipazione al corso-concorso per dirigente scolastico, la prestazione del servizio presso la scuola statale e l’aver svolto per un anno l˜incarico di preside, la concorrente che risulti priva dei suddetti requisiti e che intenda contestare la sua esclusione dal concorso, è tenuta ad impugnare tempestivamente  siffatta clausola escludente in quanto immediatamente e direttamente lesiva della sua posizione, pena l’inammissibilità  del ricorso.

N. 01207/2011 REG.PROV.COLL.
 
N. 00112/2007 REG.RIC.
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2007, proposto da Guarino Addolorata, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Bruno, con domicilio eletto presso l’avv. A. Bagnoli in Bari, via Dante, 25;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Bresnaider Savino, Aucelli Giuseppe;
per l’annullamento
del decreto prot. n. 10789 del 21.11.2006, spedito con raccomandata a.r il 28.11.2006 e ricevuto in data I.12.2006, con cui il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha escluso la ricorrente dal corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per il settore della scuola primaria e secondaria di primo grado, indetto con D.M. 3.10.2006 (in G.U. n. 76 del 6.10.2006, IV serie speciale);
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè allo stato non conosciuto.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Francesco Bruno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
FATTO e DIRITTO
La signora Addolorata Guarino, dichiarando di aver svolto nell’anno scolastico 2005/2006, l’incarico di coordinatrice pedagogica con funzione direzionale presso la scuola materna paritaria “Lamapaola” di Andria, ha presentato domanda di partecipazione al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, riservato a coloro che avevano ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 marzo 2005 n. 43 e dell’articolo 3 bis della legge 17 agosto 2005 n. 168, indetto con D.M. 3 ottobre 2006, pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006.
àˆ stata esclusa dalla procedura con il decreto 21 novembre 2006 prot. 10789 del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, che l’interessata impugna in questa sede, denunciandone l’illegittimità  sotto plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere.
Si è costituita l’Amministrazione scolastica, eccependo l’inammissibilità  del gravame e contestando nel merito le tesi attoree.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza della Sezione 7 febbraio 2007 n. 110, “Considerato che il ricorso si presenta sfornito di fumus atteso che l’espressione “preside incaricato” è di ordine eminentemente tecnico nel senso che viene a riguardare solo le istituzioni scolastiche Statali (l’incarico di presidenza lo si consegue dai Docenti delle Scuole Statali che abbiano prodotto relativa istanza ai sensi delle ricorrenti O.M. che le relative procedure vengono a disciplinare);
Considerato poi, quanto al principio della parità  scolastica tra scuola Statale e non Statale, che le norme che vengono a regolamentare le scuole paritarie riguardano l’ordinamento degli studi ed il valore dei titoli finali, nel mentre la posizione giuridica del personale delle scuole private và  nettamente distinta dallo stato giuridico del personale docente delle Scuole Statali”.
All’udienza del 18 maggio 2011 la causa è stata riservata per la decisione.
La signora Guarino è stata esclusa dalla selezione, per mancanza dei requisiti di servizio prescritti dall’articolo 4, comma primo, del bando. Era invero ammesso a tale concorso “il personale docente ed educativo, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, in possesso di laurea o titolo equiparato, che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni nei rispettivi settori formativi della scuola primaria e secondaria di primo grado, o della scuola secondaria superiore o degli istituti educativi e che abbia ricoperto per almeno un anno le funzioni di preside incaricato oppure di vice direttore incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi”.
àˆ evidente perciò che, alla stregua della lex specialis, il provvedimento espulsivo non presenti in sè alcun’illegittimità , non prestando l’interessata servizio “nelle istituzioni scolastiche statali” e non avendo mai ottenuto incarichi di presidenza, secondo le procedure riservate agli insegnanti di ruolo nelle scuole pubbliche.
Le contestazioni contro la non ammissione erano dunque da muovere al bando, che, contenendo la clausola immediatamente e direttamente escludente il soggetto dal concorso, doveva essere tempestivamente impugnata, secondo i principi affermati nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 4 dicembre 1998 n. 1.
Il ricorso dev’essere quindi dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione scolastica, nella misura di euro 1.500,00, più CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/08/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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