Sentenza n. 99 – 18.1.2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Ieva

L’accertamento della doppia conformità urbanistica relativamente agli interventi assentiti mediante procedimenti complessi/accordi di programma la cui esecuzione si protragga oltre i termini

Deve essere riconosciuto il requisito della cd. “doppia conformità urbanistica”, ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria di un centro turistico alberghiero ancora in fase di esecuzione e assentito mediante procedimenti complessi (ad esempio un accordo di programma), qualora il (nuovo) PUG vigente al momento della richiesta di sanatoria, mediante la normativa tecnica di attuazione, abbia recepito il contenuto dei procedimenti complessi/accordi di programma intervenuti nel tempo a disciplinare l’uso del territorio comunale in determinate porzioni. Tutto ciò anche in caso di successiva diversa tipizzazione dell’area di interesse ad opera del nuovo PUG.

Sentenza n. 99 – 2022

Francesco Netti

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