Sentenza n. 95 – 18.01.2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Allegretta

Sulla interdipendenza tra il parere negativo di compatibilità ambientale del comitato VIA e l’archiviazione del procedimento unico PAUR per diniego di VIA


L’esito del provvedimento autorizzatorio unico ambientale (PAUR) è correlato agli esiti negativi del parere di compatibilità ambientale espresso dal comitato VIA da cui consegue l’archiviazione del relativo procedimento per diniego di VIA; né, in materia di tutela paesaggistica, è censurabile il contenuto del parere di compatibilità ambientale nella misura in cui, in adesione alle evidenze di tutela del PPTR vigente – consumo di suolo e lacerazione del cosiddetto mosaico agricolo – nonché all’ulteriore parametro dell’indice di pressione cumulativa degli impianti (nella specie fisato nel limite di 3 con la determinazione dirigenziale del servizio ecologia regione Puglia n. 162 del 6.6.2014) integri parere negativo sugli impatti ambientali attribuibili al progetto proposto. Ciò in quanto la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione, bensì integra esercizio di discrezionalità dell’amministrazione procedente, coadiuvata dal parere tecnico, sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento di una molteplicità degli interessi pubblici contrapposti.

Sentenza n. 95 – 2022

Francesco Netti

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