Sentenza n. 887 – 16.6.2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti Est. Cocomile

1. Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del DL n. 269/2003 (condono edilizio) nella parte in cui non consente il condono per le nuove strutture agricole rispetto alle nuove costruzioni residenziali
2. Ambito di applicazione del condono edilizio ex art. 32 DL 269/2003: distinzione tra ampliamento e nuova costruzione
3. La tipologia non residenziale dell’immobile abusivo è ex lege ostativa alla formazione del silenzio assenso
. E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 32 co. 25 del DL 269/2003 in relazione agli artt. 3-41 Cost., non essendo possibile, in presenza di una normativa eccezionale (qual è l’art. 32 cit) postularne l’interpretazione analogica. Pertanto, le disposizioni sul condono edilizio si applicano solo in presenza di nuove costruzioni che abbiano destinazione residenziale, non essendo ammissibile, in presenza di una tale normativa eccezionale – e perciò di stretta interpretazione – invocare un’estensione a nuove costruzioni aventi destinazione non residenziale (nella specie rurale), che non rientrano, dunque, nel campo di applicazione della disposizione di sanatoria.
2. All’esito di una interpretazione letterale, logica e sistematica dell’art. 32 DL 269/2003 emerge come il legislatore, in caso di ampliamento, non ha fatto distinzioni tra tipi di immobili, mentre ha espressamente ristretto l’area della condonabilità per le nuove costruzioni. Pertanto, va recisamente esclusa qualsiasi interpretazione estensiva e a fortiori analogica, applicandosi l’art. 32 cit unicamente alle nuove costruzioni con destinazione residenziale, in ossequio alla voluntas legis della norma eccezionale condonistica.
3. Gli artt. 35 co. 18 L. n. 47/1985 e 32, co. 37, DL n. 269/2003 – che definiscono in termini generali il silenzio assenso in tema di condono edilizio – presuppongono la prova della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai quali è subordinata l’ammissibilità del condono; pertanto il silenzio assenso non si forma per effetto di una domanda non corredata dalla integrale dimostrazione di tutti i requisiti di legge.

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