Sentenza n. 687 – 16 maggio 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Zonno  

La previsione convenzionale di un arbitrato rituale sui diritti soggettivi  comporta il difetto di giurisdizione del G.A.
Ai sensi dell’art. 12 del c.p.a., se nella convenzione stipulata dalle parti in lite sia inserita  una clausola compromissoria che devolva ogni controversia sui diritti (disponibili) ad un arbitrato civile  rituale, pur  in presenza della  giurisdizione esclusiva del G.A. (nella specie si trattava di un accordo sostitutivo di provvedimento  ex art. 11 della L.n. 241/1990), sussiste il difetto di giurisdizione del G.A. con riferimento alla sfera dei diritti soggettivi.  

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