Sentenza n. 659 – 13.5.2022 – Sezioni Unite – Pres. Scafuri, Est. Ieva

1. Le case prefabbricate di un camping non necessitano di titolo abilitativo alla loro collocazione
2. In ordine al principio di proporzionalità della sanzione amministrativa
1. È illegittimo e va conseguentemente annullato il provvedimento comunale recante l’ordine di rimozione di 9 “case mobili” – collocate all’interno di un camping – in quanto le stesse sono da ricondurre alla definizione di “manufatti leggeri” connotati dal carattere precarietà o temporaneità, in quanto ascrivibili alla definizione, resa dall’art. 3 comma 1, lett. e.5) del DPR n. 380/200, di interventi “diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”. In linea con tale qualificazione milita anche la disposizione rinveniente dall’art. 17 comma 4 della legge regionale 11 febbraio 1999, n 11 e smi che, nel dare applicazione alla normativa statale, dispone che tali “allestimenti mobili” non debbano conseguire alcun titolo abilitativo edilizio.
2. Non rispetta il principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione amministrativa un ordine dei rimozione di case prefabbricate, che, sebbene prive di titolo abilitativo, restano connotate da un’allocazione precaria e temporanea.

 

Bansky

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria