Sentenza n. 645 –12.05.2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Allegretta

1.  La giurisdizione in materia di provvedimenti di sospensione dall’esercizio della professione sanitaria a seguito di inadempimento all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19
2.  La natura del provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione sanitaria a causa dell’inadempimento all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19
 
1. Rientra nella cognizione del Giudice amministrativo (e non della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie) la controversia avente ad oggetto la contestazione del provvedimento adottato dall’Ordine delle Professioni infermieristiche, che dispone la sospensione dell’infermiere dall’esercizio della professione sanitaria a fronte del riscontrato inadempimento all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, non trattandosi di un atto applicativo di una sanzione disciplinare bensì di un provvedimento  che constata il mancato adempimento di un obbligo fissato ex lege.
2. La normativa di cui all’art. 4, comma 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, disciplina una fattispecie ex lege di inidoneità del “lavoratore della sanità”, incidendo a monte e senza l’intermediazione dell’esercizio di potere da parte di alcuna Pubblica Amministrazione, sullo “statuto lavorativo” del sanitario e conformando alla tutela dell’interesse pubblico il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa. L’obbligo vaccinale è stato, in altri termini, correttamente individuato come un prerequisito oggettivo per l’esercizio delle professioni sanitarie. La sospensione, quale conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, non è stata strutturata dal legislatore in termini di “sanzione” (amministrativa, penale, disciplinare; pecuniaria o personale), ma esclusivamente in termini di inidoneità temporanea alla prestazione lavorativa, categoria tipicamente riconducibile alle fattispecie tanto del lavoro privato (art. 41, d.lgs. n. 81 del 2008) che del pubblico impiego (art. 55 octies, d.lgs. n. 165 del 2001).
 

 

Bansky

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