Sentenza n. 63 – 14.1.2022 – Sez. III – Pres. ed Est. Ciliberti

1.L’appaltatore ha l’onere di inseguire la volontà dell’amministrazione che abbia negato la revisione prezzi
2. I limiti del giudicato delle sentenze cosiddette di rito
3.Alla facoltà dell’amministrazione di concedere la revisione prezzi corrisponde l’interesse legittimo dell’appaltatore tutelabile dinanzi al giudice amministrativo

1. La comunicazione con cui l’amministrazione manifesta la volontà di non procedere alla revisione prezzi assume la natura provvedimentale di un diniego e come tale va tempestivamente impugnata dinanzi al giudice amministrativo – competente a delibare in ordine all’an della revisione prezzi – non potendo l’omissione di tale adempimento essere superata dalla notifica all’amministrazione di una nuova diffida strumentale ad una irrilevante remissione in termini ( nella specie non poteva aver valore neppure la circostanza secondo cui il ricorrente assumeva che la comunicazione ignorata provenisse da un organo privo della necessaria competenza ad esternare la volontà all’esterno dell’ente, posto che, per un verso tale competenza sussisteva, per l’altro l’eventuale vizio avrebbe dovuto costituire tempestivo gravame).
2. Le sentenze di rito, cioè quelle che esauriscono la loro efficacia nell’accertare l’assenza dei presupposti processuali o delle condizioni dell’azione necessari per definire nel merito la controversia, non sono idonee ad originare un giudicato sostanziale e a tradursi in un accertamento atto a far stato ad ogni effetto tra le parti in quanto sono prive di ogni attitudine a proiettare i loro effetti conformativi oltre i confini del processo, attraverso la formazione di regole giuridiche che dirimino, in via definitiva, conflitti intersoggettivi tra le parti del giudizio (tale principio si traduce nella specie, nell’impossibilità di affermare che la sentenza del giudice ordinario di rigetto della domanda di accertamento revisione prezzi avesse determinato la formazione di giudicato esplicito sull’obbligo dell’AQP di compiere l’iter procedimentale per valutare il riconoscimento del diritto, ed un giudicato implicito sulla inesistenza di atti pregressi idonei a integrare il diniego della revisione (la sentenza sul punto aveva soltanto concluso per il difetto di giurisdizione dell’AGO in quanto non poteva ritenersi acclarato il diritto alla revisione).

3. in tema di revisione prezzi la posizione dell’appaltatore di fronte alla facoltà dell’amministrazione di concederla ha natura di interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. Di conseguenza il bando di gara non può costituire fonte diretta del relativo diritto dell’appaltatore che rimane pur sempre mediato dall’attività provvedimentale dell’amministrazione la cui inerzia a fronte della domanda dell’imprenditore va tutelata nelle forme previste dalla legge – con l’azione contro il silenzio – dinanzi al giudice amministrativo, trattandosi di un rapporto privo del carattere paritetico pur essendo stato stipulato il contratto di appalto.

Sentenza n. 63 – 2022

Giuseppe De Nittis

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