Sentenza n. 62 – 14.1.2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

La specificità dei motivi ai fini dell’ammissibilità dei ricorsi elettorali


Il principio della cosiddetta specificità dei motivi, seppur temperato, in quanto il ricorrente non ha modo di esaminare direttamente il materiale in contestazione, dovendo, pertanto, rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi, richiede, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che venga indicata la natura die vizi denunciati, il numero delle schede contestate, le sezioni di riferimento, al fine di evitare, per un verso il c.d. ricorso esplorativo, tenente, cioè ad ottenere, mediante la presentazione di censure generiche o infondate, la verificazione delle operazioni elettorali all’esito delle quali proporre motivi aggiunti; per altro verso il divieto di rinnovazione sostanziale dello scrutinio elettorale. In ordine ai motivi aggiunti proposti a seguito dell’espletamento dell’istruttoria, soltanto a seguito di un ricorso specificamente motivato i primi devono ritenersi ammissibili nella. Misura in cui possano ritenersi idonei ad ampliare censure già proposte, e comune soltanto ove siano proposti non oltre il termine decadenziale di impugnativa della proclamazione degli eletti.

Sentenza n. 62 – 2022

 

Giuseppe De Nittis

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