Sentenza n. 610 – 5.5.2022 – Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

Il potere di sospensione cautelare del procedimento amministrativo

La normativa di cui all’art. 21- quater, comma 2, della legge n. 241/1990 non priva l’Amministrazione regionale di un generale potere di cautela nell’esercizio del quale, in presenza di motivate esigenze, le è consentito di sospendere il procedimento amministrativo. E’ legittima, alla stregua di tale norma, la sospensione del procedimento finalizzato alla concessione di posti letto in accreditamento, a fronte della perdita da parte dell’istante del titolo di godimento dell’immobile presso il quale è esercitata l’attività socio-sanitaria, potendo il procedimento essere comunque riattivato dall’istante con la dimostrazione del requisito mancante.

 

Bansky

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