Sentenza n. 583 – 29.4.2022 – Pres. Scafuri, Est. Blanda

1. Sulla natura di atto di alta amministrazione della revoca della delega assessorile
2. Sull’obbligo di motivazione della revoca adattata dal sindaco nei confronti di un assessore comunale
3. Sul contenuto e sulle finalità della motivazione dell’atto sindacale che revoca un assessore comunale
1. La revoca totale o anche parziale di una delega assessorile, in un ente locale, riveste natura di atto di alta amministrazione e non di atto politico, con la conseguenza che la stessa può essere sottoposta al sindacato del Giudice Amministrativo.
2. Il Sindaco ha un’ampia discrezionalità sia nel nominare gli assessori sia nel revocarli, in quanto entrambi provvedimenti si basano su un vincolo di fiducia (cd. intuitu personae), con l’unica differenza che la nomina degli assessori non richiede alcuna motivazione, mentre la loro revoca deve essere motivata. Il Sindaco, infatti, deve indicare le ragioni, per le quali è venuta meno la fiducia nei confronti dell’assessore, precedentemente nominato.
3. Il provvedimento di revoca di un assessore comunale può essere motivato con valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al Sindaco, anche perché tali motivazioni sono permeate dalla stessa logica fiduciaria che caratterizza la nomina degli assessori, e, oltre ad essere riferite agli assessori revocati, sono dirette soprattutto al Consiglio Comunale, il quale eventualmente potrebbe anche disattenderle e votare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, che comporterebbe lo scioglimento del Consiglio Comunale.
 

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