Sentenza n. 484 – 12.04.2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. Le prospezioni geognostiche, in sé considerate, rientrano tra gli appalti di servizi
2. L’attività di prospezione geognostica rientrante nell’ambito di una progettazione è servizio
3. E’ appalto di lavori quello cui l’attività prevalente comporta una trasformazione essenziale dello stato dei luoghi
1. Le prospezioni geognostiche, in sé considerate, non rientrano tra le categorie di lavori indicate dal codice dei contratti pubblici. Ed infatti, sono escluse dall’ambito dei lavori, secondo quanto previsto nell’Allegato I, voce 45.12 del D. Lgs. 50/2016.
E’, dunque, legittima la qualificazione di appalto di servizi relativamente ad una gara pubblica avente ad oggetto il mero servizio di indagini geognostiche ed ambientali.

2. L’attività di prospezione geognostica concernente indagini rientranti nell’ambito di una progettazione, che può o meno sfociare nella realizzazione di un lavoro pubblico, non può essere considerata lavoro, bensì servizio.

3. E’ considerato appalto di lavori e non di servizi quello in cui l’attività prevalente oggetto dell’appalto consista in un’opera di modificazione essenziale della realtà fisica con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale.
Solo in questo caso devono essere invitati a partecipare alla gara pubblica gli operatori economici qualificati per i lavori pubblici.

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