Sentenza n. 480 – 12.04.2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. La natura vincolante del provvedimento non dispensa l’amministrazione dall’onere del preavviso di rigetto
2. Sull’onere di verifica della quota di ingresso per il rilascio del permesso di soggiorno

1. A seguito dell’introduzione dell’art. 12 comma 2 lett. i) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, il preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della l. 241/1990 è onere dell’amministrazione anche per i provvedimenti di natura vincolata, non essendo più applicabile ai procedimenti ad istanza di parte la deroga al principio di partecipazione al procedimento di cui all’art. 21 octies della l. 241/1990 riservata ai provvedimenti vincolati in quanto destinati a non essere incisi dall’apporto partecipativo del privato.
2. Nell’ambito del procedimento per richiedere il permesso di soggiorno o per convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, in mancanza di una previsione espressa circa l’onere per il richiedente, di acquisire l’attestazione della disponibilità di una quota di ingresso di cui all’art. 24 comma 4 della l. 268/1998, a detto adempimento deve procedere d’ufficio l’Amministrazione, essendo pertanto illegittimo il diniego di permesso di soggiorno incentrato sulla mancata presentazione della domanda di verifica della quota di ingresso da parte dello stesso straniero.

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