Sentenza n. 187 – 27.1.2023 – Sez. I- Pres. Scafuri, Est. Zonno

1. Concorso – Riserva di posti per i candidati interni – Effetti ed efficacia

2. Concorso – Riserva di posti per i candidati interni – Unicità della graduatoria – Disponibilità/indisponibilità dei posti riservati

1. In ipotesi di procedura concorsuale con riserva di posti in favore del personale interno, ai fini del corretto bilanciamento dei principi che presiedono la materia, deve rilevarsi che a quelli di unicità del concorso e primazia delle selezioni non riservate si affiancano quelli di copertura finanziaria e rigoroso rispetto dei vincoli di spesa: il punto di bilanciamento tra i predetti principi non può che rinvenirsi in termini di indisponibilità dei posti riservati agli interni in favore dei candidati “esterni”.

2. La condizione di parità tra interni ed esterni è assicurata dall’elaborazione di una graduatoria unica secondo il merito assoluto dei concorrenti, senza considerare i titoli di preferenza nell’assunzione degli interni; diversamente opinando si giungerebbe alla sostanziale pretermissione dei principi di equilibrio economico finanziario dell’ente, atteso che il naturale esito della nomina dei vincitori è la loro assunzione, cui l’amministrazione, secondo principi di efficienza e buon andamento, può derogare solo in presenza di motivate ragioni: pertanto, i posti riservati non sono disponibili per la nomina di vincitori “esterni”, in considerazione dell’obbligo di rispettare i vincoli finanziari posti al momento dell’indizione.

 

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