Sentenza n. 1765 – 1 dicembre 2021 – Sez. III – Pres. ed Est. Ciliberti

1. Sulla distinzione tra beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili e relativo riparto della giurisdizione

2. L’autotutela esecutiva possessoria della P.A. può essere esercitata esclusivamente sui beni destinati ad attività di interesse pubblico

1. In materia di beni di appartenenza pubblica, la distinzione tra beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili resta ancorata alla destinazione di natura pubblica dei primi ed all’assenza di destinazione a pubblici servizi dei secondi, con l’effetto che le controversie concernenti l’affidamento di beni indisponibili appartiene alla cognizione del giudice amministrativo, mentre quelle riguardanti i beni disponibili sono rimesse alla giurisdizione ordinaria.

2. Il potere di autotutela esecutiva della P.A., rivolto al riottenimento dei beni di sua proprietà, è da questa esercitabile soltanto per ripristinare le finalità di uso pubblico cui i predetti beni sono stati asserviti in forza di un atto amministrativo, non potendosi estendere, tale potere, all’azione possessoria privatistica, cui la medesima P.A. è obbligata a ricorrere allorché trattasi di beni non destinati ad uno specifico servizio pubblico.

Sentenza n. 1765 – 2021 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

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