Sentenza n. 1659 – 12 novembre 2021 – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

 

1. Sulla natura degli oneri di urbanizzazione
2. I termini e i militi per la rideterminazione del contributo di costruzione
3. Sul procedimento di definizione del contributo di costruzione: competenza e garanzie partecipative
1. Il provvedimento con cui l’Amministrazione comunale determina o ridetermina, in relazione alle singole iniziative edilizie, la misura dei relativi oneri di urbanizzazione non ha natura discrezionale, in quanto, benché il contributo de quo configuri una prestazione imposta di natura patrimoniale, la quantificazione della relativa misura non costituisce spendita di potere autoritativo, ma esercizio di un diritto di credito sulla base di parametri predeterminati, nell’ambito di un rapporto di natura paritetica.

2. La rideterminazione della misura del contributo di costruzione può essere operata anche a distanza di tempo dal rilascio del titolo e dalla relativa iniziale quantificazione, purché entro il termine di prescrizione, allorquando l’Ente si avveda dell’erroneità dell’iniziale calcolo (vuoi per un vero e proprio errore materiale di calcolo, vuoi per l’adozione di criteri erronei), con l’ovvia esclusione della possibilità di applicare retroattivamente coefficienti successivamente introdotti, non vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato.

3. La natura di atto non autoritativo del provvedimento di rideterminazione del contributo di costruzione, non espressivo cioè di una ponderazione e comparazione valutativa dei contrapposti interessi in gioco, ma esplicativo di un potere di tipo privatistico incidente su una relazione di diritto privato, legittima la competenza del dirigente e rende non necessaria la partecipazione dell’interessato al relativo procedimento, trattandosi di una scelta meramente applicativa di criteri di calcolo previamente determinati.

Sentenza n. 1659 – 2021 (qui)

 

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

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