Sentenza n. 1629 – 11 novembre 2021 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Tricarico

1. Sul diritto dello Stato a rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili della condanna per infrazione comunitaria
2. Sulla natura degli atti in cui si articola il procedimento di rivalsa dello Stato nei confronti dei responsabili della condanna per infrazione comunitaria

1. A seguito del pagamento da parte dello Stato Italiano delle sanzioni comminate con sentenza di condanna resa dalla Corte di Giustizia europea per inadempimento del diritto dell’Unione, lo Stato in parola ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili degli obblighi di adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni loro imputabili.

2. L’esercizio del diritto dello Stato di rivalsa degli oneri finanziari, sostenuti a seguito di condanna della Corte di Giustizia europea al pagamento delle sanzioni per violazione del diritto dell’Unione, è sottoposto ad un procedimento complesso disciplinato dall’art. 43 L. n. 234/2012, che prevede, qualora l’obbligato sia un ente territoriale, una previa intesa con quest’ultimo sulle modalità, tempi ed entità del recupero, al termine del quale viene adottato il titolo esecutivo con provvedimento del M.E.F. o, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ne consegue pertanto che ogni atto concernente la fase dell’intesa ha natura endoprocedimentale e come tale non è suscettibile di autonoma impugnazione giurisdizionale.

Sentenza 1626 – 2021 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

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